di Cesare Biscozzi

Il Convegno di Cervia di quest’anno è stato davvero stimolante, vedere così tanti periti riuniti assieme mi ha fatto tornare ai tempi dei mitici incontri con i pertiti organizzati da Ania degli anni che furono. Mi ha veramente soddisfatto la possibilità di ritrovare molti di Voi che non vedo spesso e scambiare pareri o dubbi che sono una parte importantissima del nostro lavoro quotidiano.

Tra le mille chiacchere fatte, ovviamente su tematiche furto, sono riuscito a cogliere diversi spunti per eventuali articoli di prossima uscita, poiché i dubbi li abbiamo tutti e purtroppo oggi non ci sono più verità assolute. L’importante è essere consci di agire al meglio di quanto riportano i patti contrattuali e alla corretta applicazione degli stessi nella liquidazione di un danno.

Con un collega si commentava l’ultimo articolo uscito a Aprile sul furto commesso utilizzando: “Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato”. Il dubbio del collega era riferito all’utilizzo, nel caso fossero presenti, dei Carriponte per la movimentazione della merce.

Anche in questo caso l’utilizzo dell’eventuale Carroponte per agevolare il furto della merce, se non definito dal contratto, non costituisce aggravamento in quanto il Carroponte è necessario per lo svolgimento dell’attività della Ditta. Come ho già avuto modo di chiarire nell’articolo precedente, l’unico problema che si erano posti gli assicuratori ai tempi era quello del furto commesso con veicoli di proprietà dell’Assicurato, nel caso fossero posti nell’area o nei locali assicurati.

Logica vorrebbe che l’assuntore del rischio, nella quotazione della polizza, tenga conto dell’eventuale agevolazione costituita dalla presenza del Carroponte per la sottrazione dei beni. Come ho chiarito al collega vi riporto lo stesso esempio fatto per avvalorare quanto detto:

Anni fa, quando ero responsabile dell’ufficio Furto in Ras, capitò un sinistro abbastanza importante, l’attività principale dell’azienda era la zincatura di tubi per l’edilizia. Stante l’elevato costo dello zinco, il proprietario cercava di acquistarne in quantità quando il valore del metallo era al minimo di quotazione, pertanto nell’azienda vi erano stoccati parecchi pani di zinco, imballati a formare dei cubi del peso di circa 1000 kg. Per la valutazione del rischio l’agenzia si rivolse all’Ispettore Tecnico che, fatte le sue considerazioni ed avendone autonomia, diede copertura mediante emissione di Polizza senza tener conto dell’eventuale pericolosità o aggravante costituite dal Carroponte.

Pochi mesi dopo avvenne il sinistro e ovviamente, per asportare i cubi imballati di zinco, venne usato proprio il Carroponte per caricarli sugli automezzi con cui erano arrivati i ladri. L’indennizzo quindi venne stimato senza alcuno scoperto.

Trattandosi però di una cifra abbastanza elevata ricevetti subito la segnalazione di riserva con l’importo, che poi sarebbe diventata la somma indennizzata. Il calcolo fu semplice, 1000 kg per ogni cubo di zinco moltiplicato per il costo del metallo riportato nella fattura di acquisto. A questo punto parlandone con l’agente e l’Ispettore, trattandosi di un cliente importante, decidemmo di rinnovare la copertura, questa volta però feci imporre come condizione per la validità del contratto che alla sera il Carroponte dovesse essere reso inutilizzabile mediante il blocco del motore e che lo stesso fosse dotato di un impianto di allarme a protezione della cabina di comando.

Anche in questo caso, come spesso avviene solo dopo che è avvenuto un furto, l’ufficio assunzione venne messo al corrente della vera pericolosità del rischio e solo a quel punto vennero prese degli accorgimenti per evitare il ripetersi dell’evento dannoso a salvaguardia dei beni, il tutto grazie anche alla precisione del verbale di sopralluogo fatta dal perito.

Non sempre che si occupa di assunzione è a conoscenza delle problematiche inerenti al rischio che sta assicurando e non avendole purtroppo rischia di formulare dei contratti che non tengono conto degli eventuali rischi connessi all’attività assicurata. Quindi non è in grado di prendere le esatte contromisure a limitazione dei danni. Per questo a volte ci troviamo di fronte a dei contratti e non ci spieghiamo perché non vi sia franchigie o scoperti adeguati. Purtroppo è il destino di chi deve valutare il rischio sulla carta e non ha esperienza diretta del rischio che deve valutare.

 

Sempre durante il convegno, un altro collega, mi ha posto invece un quesito in merito alla dinamica di un furto del quale si stava occupando. Alcuni ladri sono entrati in una villa rompendo e scassando, a termini di polizza, i mezzi di protezione messi a riparo delle aperture di accesso ai locali. Una volta all’interno hanno scoperto la presenza di una cassaforte ma, non avendo gli attrezzi adeguati allo scopo, sono costretti a uscire e poi ritornare nella villa dopo circa venti minuti con gli strumenti giusti. Alla fine, riusciti a rompere il mezzo forte, ne hanno rubato il contenuto.

Tutto questo è stato ricostruito a posteriori grazie alla visione del filmato ripreso dal sistema di video sorveglianza scattato nel momento dell’effrazione dei mezzi di chiusura. Il dubbio del collega era se si trattasse di un unico evento, ovvero se dopo la prima fase del furto la seguente introduzione nei locali privi di adeguate protezioni fosse da ritenersi in copertura.

Premesso che come si evince dalla situazione la “fortuna” è stata quella di avere una registrazione video che ha permesso al collega di ricostruire l’evento, se si fosse dovuto basare solo sugli elementi oggettivi della perizia avrebbe pensato di trovarsi comunque di fronte ad un unico Furto. Detto in maniera più specifica non viene meno il “Nesso di casualità”, ovvero fin dove esiste una diretta ed inevitabile concatenazione fra l’evento primario ed il danno materiale vi è il presupposto dell’indennizzabilità.