Capitolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

E’ costituita l’Assit, Associazione Italiana dei Periti Liquidatori ed Esperti Assicurativi Incendio e Rischi

Diversi.

Art. 2

L’Associazione, l’ufficio di presidenza e quelli amministrativi, nonché la sede di coordinamento dell’attività

editoriale hanno sede in Torino. Il Consiglio Direttivo avrà comunque facoltà di trasferirla in altra località sul

territorio italiano.

Art. 3

A. L’Associazione è un organismo autonomo ed apartitico senza fine di lucro ed ha per oggetto la

predisposizione e l’attuazione di iniziative e di attività non commerciali nonché l’erogazione di servizi

indirizzati alla crescita ed allo sviluppo degli Associati (nel prosieguo indicati anche quali “Soci”) al fine di

tutelare gli interessi del settore dei servizi assicurativi, nonché di svolgere ogni opportuna azione per

diffondere la cultura assicurativa e la funzione dei soci aderenti. In particolare, l’Associazione è fondata

su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le

competenze degli Associati e garantire il rispetto delle regole associative, agevolando la scelta e la tutela

degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

B. Al fine di raggiungere gli scopi e le finalità Sociali l’Associazione si propone, tra l’altro, di:

a) Operare attività volte a promuovere gli interessi degli Associati curando la rappresentanza

istituzionale verso l’esterno, anche mediante incarichi a terzi, adottando tutti gli strumenti utili a

tale scopo, comprese campagne mediatiche raggiungendo sia il consumatore finale sia gli operatori

assicurativi e quelli istituzionali, primo tra tutti il Ministero della Giustizia;

b) Esigere dagli Associati il rispetto delle norme associative che prevedono il rispetto dei reciproci

diritti di proprietà intellettuale e delle regole del mercato;

c) Informare i propri Associati, anche con incarichi specifici a professionisti o società specializzate, in

merito alle evoluzioni del mercato assicurativo italiano ed internazionale;

d) Stimolare l’attività di formazione, di studio e di ricerca in campo assicurativo e dei servizi destinati

al mercato assicurativo, anche mediante l’organizzazione di incontri e convegni nazionali e

internazionali, l’istituzione di centri studi, di corsi di formazione, di borse di studio e di premi;

e) Sviluppare convenzioni, infrastrutture e tecnologie a servizio degli associati

f) Relazionarsi con le Imprese Assicuratrici al fine di sviluppare protocolli condivisi del processo

liquidativo che consentano livelli di servizio migliorativi.

g) Istituire mediante professionisti convenzionati o a rimborso per gli associati che parteciperanno, tra

le altre le seguenti attività:

o Una Commissione Pareri sui Contratti

o Una Commissione Pareri di tecnica assicurativa a servizio dei soci e del mercato assicurativo

o Consulenza legale, commerciale e nel settore della Information Tecnology

Capitolo II Soci

Art. 4

A. Possono far parte dell’Associazione Società di capitale o altre aggregazioni legalmente riconosciute che

operino nel processo liquidativo nei settori c.d. “rami elementari” e “rischi diversi” e che offrono anche altri

servizi assicurativi.

B. Le Società di cui sopra parteciperanno alle attività per il tramite dei soggetti indicati negli elenchi redatti

a cura di ciascuna Società ed eserciteranno il diritto di un voto singolo della persona individuata dalla

Società stessa.

C. I Soci si distinguono in Effettivi e Onorari

Rivestono la qualifica di Soci Effettivi le società aderenti che detengono i requisiti di cui all’Art. 4) A.

Sono soci Onorari i Soci singoli di Assit che hanno dato particolare lustro all’Associazione e che hanno

cessato l’attività lavorativa nonché i soci singoli iscritti e in regola con i pagamenti alla data del 31/12/2018

D. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla segreteria dell’Associazione e dovrà contenere i

seguenti requisiti:

a) Nome della Società, ragione Sociale, data di costituzione e recapiti;

b) Autocertificazione attestante l’inesistenza di pendenze penali riferita al Consiglio d’Amministrazione;

c) Visura camerale;

d) Le Società dovranno entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno presentare l’elenco aggiornato dei

rappresentanti fino ad un massimo di 5 nominativi;

e) L’iscrizione all’Associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovata salvo dimissioni scritte da

inviarsi almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio Sociale.

Art. 5

La domanda di iscrizione è esaminata, accettata o rifiutata dal Consiglio Direttivo

Art. 6

A. La quota d’iscrizione, che deve essere corrisposta contestualmente all’accettazione, e quella annuale

devono essere deliberate annualmente dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

B. La quota sociale dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata corresponsione della

quota, anche a seguito del relativo sollecito, comporta la sospensione di diritto del Socio. Trascorso l’anno

sociale la Società morosa si riterrà espulsa di diritto

C I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota sociale ma riceveranno le comunicazioni e le

informative che l’Associazione invierà ai Soci e potranno partecipare a eventi e iniziative promosse

dall’Associazione, versando un contributo la cui entità verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

A. I Soci Effettivi potranno sopperire al fabbisogno finanziario dell’Associazione in parti eguali; tali somme

non saranno fruttifere di interessi.

B. Si potrà inoltre richiedere, acquisire ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti disposti in forza di

leggi, regolamenti, direttive, provvedimenti amministrativi e quant’altro emanato dall’Unione Europea,

dallo Stato italiano, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da Enti Pubblici e Privati.

C. Qualora il costo dei servizi prestati dall’Associazione sia riconducibile numericamente ai partecipanti lo

stesso verrà analogamente distribuito a ciascuno di essi.

Capitolo III

Organi dell’Associazione

Art. 8

Gli Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

– il Vicepresidente;

– il Tesoriere;

– il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 9

L’Assemblea è composta dai soci che hanno diritto di voto ed è convocata, anche fuori dalla sede sociale

purché in Italia o nell’Unione Europea, dal Presidente, almeno una volta all’anno.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora

dell’adunanza in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, inviato mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica, pec o telefax, all’indirizzo

comunicato dal socio, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea.

L’Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci titolari di almeno un decimo dei

voti disponibili o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o per volontà del Presidente.

Art. 10

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi

diritto di voto, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti disponibili salvo quanto diversamente disposto nel

presente statuto.

Le assemblee straordinarie, indette per la modifica del presente Statuto, saranno valide con la presenza di

almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei

voti disponibili, salvo che la legge richieda un quorum più elevato.

Ogni socio ha diritto di esprime un voto sia per l’ordinaria che per la straordinaria.

Art. 11

L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o, in loro assenza, da

persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente nomina un segretario in caso di assenza del Segretario del

Consiglio Direttivo. Spetta al Presidente verificare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle

deleghe.

I partecipanti all’assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro socio.

Sono ammesse le deleghe in numero non superiore a tre per ciascun partecipante all’assemblea.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all’assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di

sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi

di buona fede e di parità tra i soci. In particolare, è necessario che:

– sia consentito al presidente dell’assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità

e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all’ordine del giorno;

– sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;

– vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o

audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il verbale delle assemblee deve essere trascritto sul libro dei Verbali delle Assemblee.

Art.12

Compiti dell’Assemblea sono:

a. approvare il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo, nonché la relazione annuale del Presidente;

b. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo con le seguenti modalità:

– entro un mese dalla data delle elezioni deve essere presentata una unica lista nella quale i candidati, in

regola con la quota Associativa, devono essere elencati in ordine progressivo;

– ogni società Associata potrà candidare numero 1 (uno) soggetti;

– viene eletto chi riceve più voti a prescindere dall’ordine progressivo in cui si trova;

c. fissare la quota associativa ed i relativi criteri;

d. deliberare sulle modifiche allo statuto;

e. deliberare su qualsiasi argomento che, nei modi e nelle forme previste dal presente Statuto, sia

sottoposto al suo esame;

f. approvare i regolamenti interni per il buon funzionamento della vita associativa;

g. assumere le decisioni strategiche.

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

Art.13

Il Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove componenti, è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre

anni.

Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria dell’associazione, attua le deliberazioni dell’assemblea

e promuove lo sviluppo dell’associazione.

I membri possono essere rieletti.

Qualora nel corso dell’anno vengano a mancare uno o più Consiglieri verrà cooptato l’ultimo non eletto.

All’interno del Consiglio Direttivo operano:

– il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo;

– il Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo;

– il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;

– il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Dopo esser stato eletto, il Consiglio Direttivo si riunirà per designare a maggioranza assoluta, al proprio

interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunirà nella sede dell’Associazione o altrove, purché in Italia o nell’Unione Europea,

tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero lo richiedano il Collegio dei Revisori.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in

carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 15

La convocazione del Consiglio contenente l’ordine del giorno è fatta a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica, pec o telefax inviati ai Consiglieri e ai componenti

il Collegio dei Revisori dei Conti, da spedire o consegnare cinque giorni prima dell’adunanza ed in caso di

urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica, pec da spedire almeno due giorni prima all’indirizzo

comunicato all’Associazione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare dal processo verbale redatto dal Segretario

medesimo e sottoscritto da questi e dal presidente del Consiglio Direttivo o in caso di impedimento di

quest’ultimo dal Vicepresidente o ancora dal Consigliere più anziano.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l’utilizzo

di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per l’assemblea.

Art. 16

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

– dare esecuzione alle delibere dell’assemblea;

– predisporre i regolamenti interni necessari al buon funzionamento della vita Associativa;

– formulare un programma di attività;

– far conoscere all’Assemblea il regolamento interno e proporre modifiche dello statuto e del regolamento

da mettere ai voti;

– sottoporre all’Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per l’approvazione.

Possono essere nominati procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 17 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente inoltre:

– presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sottoscrivendo i relativi verbali e cura che siano eseguite le

deliberazioni adottate dagli organi predetti assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività

dell’Associazione;

– vigila sul buon andamento dell’Associazione e promuove iniziative atte alla attuazione dei fini statutari;

– adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di emergenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti ed in tutte le sue attribuzioni

dal Vicepresidente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue funzioni ad un suo componente.

Art 18 SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nel dirigere l’attività degli Uffici, sorvegliandone il regolare andamento

di cui risponde nei confronti del Presidente stesso e del Consiglio Direttivo.

Svolge le funzioni di Segretario nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura la

compilazione dei relativi verbali, la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni ed il funzionamento

dell’archivio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente del Consiglio Direttivo meno anziano di età,

che non sia il Tesoriere.

Art. 19 TESORIERE

Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in dotazione e degli altri valori di proprietà di ASSIT.

Tutte le somme disponibili devono essere depositate su uno o più conti correnti bancari presso Istituti

prescelti dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell’Associazione ed esegue i pagamenti entro i limiti

degli stanziamenti di bilancio; è inoltre responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo

stanziamento del bilancio preventivo approvato.

Il Tesoriere sovrintende agli uffici finanziari dell’Associazione; assicura la regolare tenuta dei registri

contabili e di ogni altra struttura sussidiaria che si rendesse utile istituire, dà al Presidente ed al Consiglio

Direttivo ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno

rispetto del bilancio preventivo; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio preventivo e del

bilancio consuntivo e compila la relazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art. 20 CANDIDATURA E DURATA DELLE CARICHE

Tutti gli organi dell’Associazione durano in carica tre anni.

Tutte le persone che hanno ricoperto cariche in seno ad ASSIT sono rieleggibili.

La carica di Presidente non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Le cariche sociali non sono retribuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21

L’assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti ovvero un Revisore Unico dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età in caso di cessazione dalla carica

dei Revisori dei Conti effettivi.

Art. 22

Sia il Revisore Unico sia i Revisori dei Conti sono eletti dalla Assemblea di approvazione del bilancio

consuntivo, durano in carica un anno dalla data dell’Assemblea che li elegge sino all’Assemblea di

approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio in cui sono in carica. Possono essere rieletti.

Sia il Revisore Unico sia i Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del

Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le altre cariche di ASSIT.

Le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono fatte constatare da processo verbale.

E’ ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti di intervenire a

distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità

previste per l’assemblea.

Art.23

Spetta al Revisore Unico o ai Revisori dei Conti controllare la regolarità dell’amministrazione finanziaria

dell’Associazione, vigilare sulla tenuta della contabilità relativa, verificare la consistenza di cassa e

l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige relazione degli accertamenti effettuati su apposito libro dei verbali e

ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24

L’assemblea può nominare un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri.

I Probiviri sono eletti dalla Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo, durano in carica un anno

dalla data dell’Assemblea che li elegge sino all’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo relativo

all’esercizio in cui sono in carica e possono essere rieletti.

I Probiviri sono revocabili da parte dell’Assemblea unicamente per giusta causa e con delibera assunta con

la maggioranza dei voti.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell’Associazione.

Sono deferite ai Probiviri, costituiti in collegio secondo le modalità previste nell’apposito Regolamento, le

controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, nonché le controversie di

qualunque natura insorte tra i soci i e l’Associazione e nei rapporti tra soci esclusivamente per questioni

riguardanti ASSIT, che non si siano potute definire bonariamente.

I Probiviri si pronunciano infine nei casi di ricorso previsti dallo Statuto o dai Regolamenti associativi.

Art.25

Il marchio “Assit” è di proprietà dell’Associazione.

Ai sensi dell’art. 4, co. 1, secondo periodo, e dell’art. 5, co. 2, della Legge, l’Associazione autorizza i propri

Associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale marchio o attestato di qualità e di

qualificazione professionale dei propri servizi.

CAPITOLO IV

PATRIMONIO E BILANCIO

Art.26

Il patrimonio di ASSIT è costituito:

– dalle quote di iscrizione e da quelle sociali annuali versate dai soci;

– dagli interessi e rendite dei fondi costituiti dalle quote;

– dalle sovvenzioni ricevute;

– da ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati da ASSIT.

Art.27

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro la fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio preventivo da

sottoporre all’approvazione dell’assemblea da convocarsi entro la fine dell’esercizio precedente. Entro il 30

(trenta) aprile di ogni anno deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo

relativo all’esercizio precedente.

Dalla data di avviso di convocazione il rendiconto economico e finanziario resterà depositato presso la sede

Dell’Associazione a disposizione dei soci che intendessero consultarlo.

CAPITOLO V

REGOLAMENTI INTERNI

Art. 28

I regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea, specificano in dettaglio

le modalità di applicazione dello statuto e le norme di comportamento dei soci, i quali sono tenuti al loro

rispetto.

Le modifiche al regolamento dovranno essere approvate dall’assemblea straordinaria secondo le

maggioranze stabilite per le modifiche statutarie nel presente statuto.

CAPITOLO VI

SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Per deliberare la proposta di scioglimento dell’Associazione occorrerà una delibera presa con il quorum dei

tre quarti dei voti disponibili.

L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla

devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione o ai

fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 23

dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli

impegni di ASSIT e gli oneri della liquidazione.

Art.30

Ai fini di quanto disposto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460 è fatto divieto di distribuire anche in

modo indiretto, utili o avanzi di gestioni, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di ASSIT, salvo che

la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.31

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni.