Con sentenza n.1430 resa in data 27 gennaio 2015 la Corte di Cassazione è stata chiamata a dirimere una controversia insorta molti anni prima tra il proprietario di autocaravan ed il suo assicuratore del rischio furto in relazione al furto del mezzo agevolato da una condotta gravemente colposa del terzo utilizzatore il quale, in forza di un autonomo rapporto contrattuale, aveva noleggiato il mezzo dal proprietario.
Per apprezzare il ragionamento fatto proprio Supremo Collegio si rende, come sempre, necessaria una breve ricostruzione dei fatti, così come sinteticamente riportati nelle premesse della pronuncia in esame.
Il giorno 28 giugno 1999 in Milano, Viale Monza, l’autocaravan noleggiato, lasciato aperto con le chiavi nel quadro, veniva rubato da ignoti.
La società proprietaria del veicolo ed assicurata in forza di polizza furto, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo il proprio Assicuratore e chiedeva allo stesso il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza furto in essere tra le parti.
L’Assicuratore si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l’inoperatività della garanzia, sussistendo a suo avviso nel caso di specie la colpa grave dell’utilizzatore e ne chiedeva la chiamata in lite. Il Tribunale di Bergamo autorizzava la chiamata in causa del terzo utilizzatore il quale, tuttavia, in esito alla sua rituale chiamata in causa, restava contumace.
A definizione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bergamo con sentenza resa in data 26 febbraio 2004 rigettava la domanda ritenendo applicabile al caso di specie il disposto di cui all’art. 1900, comma 1, c.c. il quale, come noto, stabilisce che “L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave“.
Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello la proprietaria del veicolo ed assicurata, deducendo due censure ed in particolare: la prima, relativa alla inapplicabilità dell’art.1900 c.c. in esame in relazione al fatto del terzo estraneo al rapporto assicurativo; la seconda, in relazione alla mancata prova nel corso del giudizio della colpa del terzo. Si costituiva nel giudizio di gravame l’Assicuratore, mentre restava contumace il terzo utilizzatore.
A definizione del giudizio di secondo grado la Corte di Appello di Brescia, con sentenza resa in data 1 aprile 2008 rigettava l’appello proposto dalla appellante, ritenendo nuovamente che l’utilizzatore del mezzo noleggiato sia un terzo qualificato il cui comportamento rientra nella limitazione della responsabilità sancita dal primo comma dell’art. 1900 c.c. già applicato dalla pronuncia di primo grado.
La Corte di Brescia escludeva, quindi, il richiamo fatto dal proprietario del veicolo al secondo comma dell’art. 1900 c.c. (il quale, come noto, prevede che “L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato dadolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere”) in quanto, ad avviso del giudice del gravame, tale previsione contempla eccezioni ispirate ad una ratio legis diversa e fondata sul principio della apparenza e sul rilievo pubblico che lega i soggetti deputati alla sorveglianza.
La Corte di Appello di Brescia osservava, inoltre, che non era in contestazione la negligenza dell’utilizzatore che aveva lasciato il mezzo incustodito e con le chiavi inserite, con la conseguenza che la prova di tale condizione era evidente in atti e denotava una grave negligenza. La Corte rilevava inoltre che il proprietario ben avrebbe potuto proporre contro lo stesso utilizzatore una autonoma azione risarcitoria.
Contro la decisione di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione la proprietaria del veicolo ed assicurata deducendo, per quanto di interesse in questa sede, un motivo di censura che si va in breve ad illustrare.
Invero, con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1900, comma 1, c.c. per avere la Corte di Appello di Brescia ritenuto la equiparazione del noleggiatore del veicolo ai soggetti individuati nel detto comma e per falsa applicazione del comma 2 per non avere ritenuto la equiparazione del noleggiatore al dipendente dell’assicurato.
Invocando un risalente precedente della Cassazione (sentenza n.2779/66) la ricorrente formulava il seguente quesito in punto di diritto: “Se in relazione all’art. 1900 c.c. l’assicuratore è obbligato al risarcimento per sinistri imputabili a dolo o colpa grave di soggetti diversi da quelli indicati nella stessa norma, compreso in essi il noleggiatore del veicolo”.
Il Supremo Collegio, ritendo tale primo motivo di gravame fondato, accoglieva il ricorso.
Ad avviso del Supremo Collegio, invero, l’art. 1900, comma 2, c.c. (il quale, come noto, prevede che “L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato dadolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere”) dispone che sussiste l’obbligo dell’Assicuratore anche nelle ipotesi in cui il sinistro sia avvenuto per dolo o colpa grave di un soggetto del quale l’assicurato deve rispondere.
Ma così stando le cose, ad avviso dell Corte a maggior ragione tale obbligo deve sussistere nel caso in cui il sinistro sia avvenuto per dolo o colpa grave di un terzo, per quanto legato contrattualmente all’assicurato.
La Corte precisa, inoltre, che per escludere tale responsabilità occorrerebbe una specifica clausola contrattuale, la quale tuttavia dovrebbe essere specificamente approvare per iscritto in quanto determina una limitazione della responsabilità, secondo quanto prescritto dall’art. 1341 c.c..
La Corte conclude il proprio ragionamento affermando che nella polizza furto, la clausola contrattuale di esclusione dell’indennizzo dei danni determinati da colpa grave delle persone incaricate della custodia è da dichiararsi nulla, atteso il suo carattere vessatorio.
Francesco Rolle
Commenti recenti