La Cassazione, con la sentenza n.26900 del 19 dicembre 2014, è tornata ad occuparsi del delicato tema del riparto di responsabilità tra l’ente condominiale committente lavori di ristrutturazione edilizia e la ditta appaltatrice dei lavori medesimi per la eventualità di furto commesso da terzi ignoti, in danno di uno dei condomini, utilizzando i ponteggi predisposti per l’esecuzione dei lavori appaltati.
Per apprezzare il ragionamento fatto proprio dalla Cassazione si rende necessaria una breve ricostruzione dei fatti, così come sinteticamente riportati dalla stessa Corte nelle premesse della pronuncia in esame.
Con atto di citazione notificato il 26 maggio 1993 il condomino vittima del furto conveniva avanti il Tribunale di Roma il condominio e la ditta appaltatrice dei lavori di ripulitura delle facciate dello stabile, commissionati dal condominio, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni quantificati nell’importo di L. 52.700.000, a seguito del furto di gioielli ed altri preziosi dal suo appartamento. L’attore a fondamento delle proprie pretese assumeva che il furto era stato agevolato dai ponteggi e dalle impalcature che la ditta appaltatrice aveva installato senza adottare misure antiintrusive.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, contestando ogni responsabilità.
Esperita l’istruttoria anche tramite una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), con sentenza resa in data 30 gennaio 2005 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava entrambi i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 23.086,00, oltre agli interessi legali.
Proposto appello principale dal condominio ed incidentale dalla impresa appaltatrice, con sentenza resa in data 10 dicembre 2010 la Corte di Appello di Roma modificava la sentenza di primo grado nel solo capo in cui la Tribunale aveva omesso di disporre anche la rivalutazione del credito risarcitorio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la ditta appaltatrice, lamentando una pretesa violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. da parte del giudice di appello. A sostegno delle proprie pretese la ditta appaltatrice richiamava un precedente arresto del Supremo Collegio (Cassazione 20133/2005), secondo cui la mera installazione di un ponteggio, con la mancata adozione di misure di salvaguardia, non sono sufficienti a configurare la responsabilità dell’impresa appaltatrice per i danni provocati dai terzi, poichè tale responsabilità può configurarsi solo quando l’impresa abbia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare.
Con ricorso incidentale impugnava, inoltre, la sentenza di secondo grado anche il condominio lamentando anch’esso la violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., nella parte in cui la Corte di appello gli aveva addebitato una responsabilità concorrente con quella dell’impresa. A sostegno del proprio motivo di gravame il condominio rilevava che specifica clausola del contratto di appalto imponeva all’appaltatore l’obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi ed addossava allo stesso ogni conseguente responsabilità.
Ciò premesso, il Supremo Collegio, uniformandosi peraltro ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha respinto entrambi i ricorsi e ha di fatto confermato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui i giudici di merito avevano condannato in solido condominio e ditta appaltatrice al risarcimento del danno sofferto dal condomino.
Quanto al ricorso presentato dall’impresa appaltatrice, la Cassazione ribadisce che la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio (Cass. Civ. 6 ottobre 1997 n. 9707; Idem, 11 febbraio 2005 n. 2844; Idem, 17 marzo 2009 n. 6435, ed altre). Nel caso di specie le testimonianze acquisite avevano acclarato che la impresa appaltatrice aveva omesso di adottare le misure idonee ad impedire l’intrusione di terzi – quali l’installazione di un impianto di illuminazione notturna ed altri accorgimenti – così agevolando colposamente il furto, essendosi il ladro introdotto proprio attraverso il ponteggio.
In relazione al ricorso presentato dal condominio il supremo Collegio afferma che, ove siano state trascurate dalla impresa appaltatrice le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. n. 9707/1997; n. 6435/2009 cit.).
Nessuna limitazioni di responsabilità nei confronti di terzi può per converso discendere da eventuali previsioni contenute nel contratto di appalto, atteso che tali clausole (tra cui la invocata clausola a discarico della responsabilità) sono vincolanti ed efficaci nei rapporti fra le parti del contratto di appalto (nella specie, il condominio e l’appaltatore), ed hanno indubbiamente l’effetto di consentire al committente di rivalersi sull’appaltatore per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento di lui. Non sono, invece, opponibili ai terzi danneggiati (art. 1372 cod. civ., comma 2) e non valgono ad esonerare il condominio dall’obbligo di rispondere nei loro confronti.
Francesco Rolle
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