di Massimo Stagnini – Consulente del Lavoro
Reggio Emilia

Il DURC negativo di un artigiano è sempre un problema?

Come è noto, in tema di subappalti è prassi consolidata da parte delle ditte (appaltatori) richiedere ai propri fornitori (subappaltatori) il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per evitare i potenziali effetti della cosiddetta “solidarietà”, ovvero quel meccanismo con il quale il committente ed a cascata l’appaltatore, anche qualora abbiano integralmente versato il corrispettivo pattuito nel contratto di appalto/subappalto, possono comunque essere chiamati a rispondere in solido dell’inadempimento, da parte dell’appaltatore/subappaltatore, degli obblighi di natura retributiva e contributiva connessi al periodo di esecuzione del suddetto contratto e relativi ai lavoratori direttamente impiegati nella realizzazione dell’opera o servizio oggetto del medesimo.

Le tutele offerte dal regime di responsabilità solidale previste all’art. 29 del DLgs. 276/2003 operano a favore dei lavoratori dell’appaltatore, di ciascuno degli eventuali subappaltatori nonché nei confronti degli istituti previdenziali (quindi INPS e INAIL).

Nella realtà, in caso di lavori di modesta entità, spesso il subappalto si sviluppa nei confronti di lavoratori con contratto di lavoro autonomo, anche per i quali, ai sensi dell’art. 9 co. 1 del DL 76/2013 (ma anche secondo quanto riportato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  nella circolare n. 5/2011 e nella nota prot. n. 7258/2013), trova applicazione l’istituto della solidarietà in relazione ai compensi ed agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa.

La circolare n. 35/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, tuttavia,  ha meglio chiarito la questione, specificando che i lavoratori con contratto di lavoro autonomo (titolari di partita IVA, come ad esempio artigiani e professionisti), impiegati nell’appalto/subappalto sulla base di un contratto d’opera ex art. 2222 del Codice Civile e chiamati a provvedere autonomamente al versamento della  propria contribuzione, possono godere della responsabilità solidale esclusivamente in relazione al pagamento del compenso, dovendosi tuttavia escludere la possibilità di applicazione di tale istituto alle inadempienze contributive proprie di tali lavoratori.

Calando questi concetti nella pratica quotidiana del lavoro svolto dalle società provider (che risultano essere gli appaltatori dei lavori di riparazione i cui committenti sono gli assicurati) si può ritenere che per l’eventuale subappalto di lavoro fatto ad un artigiano singolo (privo di dipendenti e che non avvale di co.co.co/co.co.pro) per una riparazione, la società provider sia assoggettata all’istituto della solidarietà solo per il compenso che l’artigiano deve ricevere, dovendosi invece escludere la possibilità che un ente previdenziale possa appellarsi alla solidarietà (e quindi chiedere denaro) per riscuotere le obbligazioni contributive che ricadono in capo al lavoratore autonomo.

Da ciò ne consegue che, in questi specifici casi, la richiesta del DURC agli artigiani (privi di dipendenti e che non si avvalgono di co.co.co/co.co.pro) che le società provider individuano per subappaltare i lavori, pur sempre opportuna per conoscere lo stato della posizione contributiva degli stessi e la misura della “serietà contributiva” del lavoratore, potrebbe essere superflua e che anche in caso di DURC irregolare o negativo le obbligazioni che deriverebbero alle società provider sarebbero esclusivamente quelle precedentemente indicate.