di Francesco Rolle
Questo mese segnalo una recente sentenza resa dal Tribunale di Lucca in data 20 gennaio 2017 (disponibile nella banca dati elettronica: Pluris Online UTET/CEDAM) la quale, in relazione ad un infortunio occorso in esito ad uno scontro di gioco avvenuto durante un evento sportivo, chiarisce le regole che governano da un canto la civile responsabilità degli atleti in caso di violazione delle regole del gioco, dall’altro i criteri di riparto di responsabilità tra i genitori esercenti la patria potestà sul giocatore e l’affidatario allenatore.
Per apprezzare il ragionamento fatto proprio dal Tribunale di Lucca si rende necessaria, come sempre, una breve ricostruzione dei fatti, così come sinteticamente riportati nelle premesse della pronuncia in esame.
Con atto di citazione ritualmente notificato P.C. e M.N., in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore M.S., convenivano in giudizio C.F. e C.V., in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore C.M., esponendo che:
- in data 30 aprile 2010, presso lo Stadio di Forte dei Marmi, si era svolto un incontro valevole per il Torneo Città Forte dei Marmi cat. Piccoli Amici 2002, al quale aveva partecipato il piccolo M.S., tesserato con la squadra di calcio G.S.D. Juventus Club Viareggio;
- durante il predetto incontro C.M., figlio degli odierni convenuti, portiere della squadra A.T.C. 2009, con un’uscita in scivolata eccessivamente energica aveva colpito, con entrambe le ginocchia, la gamba destra d’appoggio del piccolo S., il quale peraltro era fermo ed in possesso della palla;
- il violento impatto aveva provocato a S. “frattura tibio-peroneale gamba dx”;
- M.S. era stato sottoposto in data 29 agosto 2011 a visita medico-legale presso il Dott. G. il quale aveva evidenziato “Frattura biossea di gamba che ha comportato un periodo di malattia di complessivi 121 gg. dei quali 46 di totale ed i rimanenti 75 al 50% medio. Residua un danno biologico del 6%”;
- la somma attualmente quantificata a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni subite dal piccolo S. era pari ad Euro 11.440,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- che, in punto di diritto, appariva manifesto il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei gravi danni subiti, in quanto il portiere M.C., con la sua condotta illecita, funzionalmente non connessa all’ attività sportiva praticata, aveva provocato l’infortunio del compagno della squadra avversaria, S., e nel caso di specie era stato impiegato un grado di violenza incompatibile sia con le caratteristiche dello sport praticato che con la tipologia delle persone che vi partecipavano, in grado di configurare ipotesi di responsabilità;
- infatti, l’intervento eccessivamente energico di M.C., esorbitante rispetto alle regole del gioco, unitamente alla circostanza che S. al momento del fatto era fermo e già in possesso della palla, rappresentavano titoli sufficienti di responsabilità civile personale, sussistendo nel caso in esame una responsabilità ex art. 2043 c.c. del danneggiante minore in proprio, di cui erano chiamati a rispondere i genitori in quanto soggetti civilmente obbligati, e profilandosi altresì una responsabilità ex art. 2048 c.c. dei genitori per le modalità dei fatti come riportati, responsabilità che concorrevano sul piano fattuale, per cui la responsabilità era solidale anche se derivante da titoli extracontrattuali diversi.
Gli attori chiedevano quindi dichiararsi la responsabilità dei convenuti, nelle loro richiamate qualità, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e/o art. 2048 c.c. e/o art. 2059 c.c., per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal minore S. nonché dai genitori in proprio e, conseguentemente, condannarli al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 11.440,00 o nella somma maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Si costituivano in giudizio C.F. e C.V., in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore C.M., deducendo che:
- i predetti non erano responsabili di alcunché, avendo impartito una buona educazione al minore ed avendo esercitato da sempre una vigilanza adeguata anche durante l’attività sportiva;
- inoltre, il comportamento tenuto dal minore C.M. durante lo svolgimento della partita era stato regolare sotto ogni profilo, poiché il giovanissimo portiere (otto anni) nell’effettuare l’uscita tra i piedi dell’attaccante non aveva usato né violenza né irruenza, come sostenuto dagli attori, essendosi trattato invece di una normale azione di gioco, tanto che l’arbitro non aveva fischiato nemmeno la punizione;
- il gesto di uscita bassa del portiere era tipico del gioco del calcio, del tutto conforme allo stesso e compatibile con le caratteristiche del gioco e lo scontro era avvenuto nell’ambito di una normale azione di gioco, che tra l’altro non aveva dato origine a nessuna sanzione disciplinare (punizione/ ammonizione) per il piccolo M.;
- il minore C.M. era tesserato per la A.T.C. 2009 e quindi, ai sensi dell’art. 2048 comma 2 c.c., durante gli allenamenti e le gare era l’associazione che doveva curarne l’educazione e la vigilanza attraverso gli istruttori sportivi a cui era affidato;
- pertanto, sussisteva l’interesse degli odierni convenuti a chiamare in causa la sopra detta associazione sportiva in quanto, allorché il minore era affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, rappresentata nel caso di specie dai collaboratori tecnici della A.T.C. 2009, i genitori erano sollevati da responsabilità.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la A.T.C. 2009, deducendo che:
- in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che aveva provocato il danno fosse esente da responsabilità civile risiede nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo;
- pertanto, sussiste la responsabilità dell’agente nella sola ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, ovvero di atti compiuti con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco;
- non sussiste, invece, la responsabilità nel caso di atti posti in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’ attività;
- nel caso di specie, si era trattato di una manifestazione sportiva con partecipanti dell’età di 8 anni e neppure gli attori avevano parlato di volontarietà della condotta, per cui vi era stata una normale azione di gioco per un portiere, la cui condotta non era stata nemmeno sanzionata con la punizione, a dimostrazione del fatto che non vi era stata violazione delle regole dell’ attività;
- inoltre, parlare di un grado di violenza o irruenza incompatibile con lo sport praticato da parte di un bambino di otto anni appariva una contraddizione in termini;
- nel caso di specie, la vigilanza era stata realizzata attraverso la nomina di un allenatore della A.T.C. 2009 il quale aveva educato, controllato ed accompagnato i ragazzi nello svolgimento dell’ attività sportiva, con la conseguenza che non si comprende con quale comportamento attivo questi avrebbe potuto impedire il verificarsi di un evento non prevedibile, in quanto connaturato ad una normale azione di gioco.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prove testimoniali e CTU medicolegale; quindi, precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa in occasione della udienza del 20 gennaio 2017.
Ad avviso del Tribunale la domanda proposta dagli attori non può essere accolta, non configurandosi la responsabilità per l’evento dannoso in questione né dei convenuti, quali genitori del minore C.M., né della terza chiamata, quale associazione sportiva dilettantistica con cui era tesserato il predetto minore.
Ad avviso del Tribunale, invero, le risultanze istruttorie sulle modalità dell’infortunio occorso al minore M.S., giocatore della squadra GSD Juventus Club Viareggio, sono tali da escludere che tale infortunio sia stato provocato da una condotta illecita, dolosa o colposa, del minore C.M., portiere della squadra avversaria denominata A.T.C. 2009.
Ad avviso del Giudice, invero, sebbene le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non siano univoche riguardo alla ricostruzione della dinamica dell’evento per cui è causa, dalla istruttoria esperita emergere, in primo luogo, che il portiere C.M. non ha agito con dolo, allo scopo di provocare lesioni, dato che gli stessi attori parlano di un intervento eccessivamente energico o violento, ma non di una condotta volontaria del predetto.
In Tribunale rileva inoltre che:
- dalle prove testimoniali non è emerso alcun elemento che faccia propendere per la volontarietà della condotta del C., risultando anzi il contrario;
- neppure risulta provato che il minore C.M. abbia agito nell’occasione con colpa, ovvero con negligenza o imprudenza o imperizia. In particolare, non vi è prova della pretesa violenza o irruenza del portiere nell’effettuare l’uscita che provocava l’impatto con M.S.
In punto di diritto, il Tribunale ricorda che secondo la giurisprudenza non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita e se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili con il contesto ambientale e con l’età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco (Cass. 15321 /2003 ).
Poiché la prova della colpa spetta al danneggiato e nella specie non è stata fornita dagli attori la prova della colpa del minore C.M., alla stregua delle considerazioni che precedono, non è ravvisabile il fatto illecito del minore che è presupposto della responsabilità ex art. 2048 c.c. affermata dagli attori a carico dei convenuti, quali genitori del minore, nonché a carico della terza chiamata, quale “precettore” del minore ex art. 2048, 2 comma, c.c..
Conclude il Tribunale, ne deriva, evidentemente, che non è configurabile la responsabilità dei convenuti né della terza chiamata per l’evento dannoso in oggetto e, quindi, va disattesa la domanda risarcitoria attorea.
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