di Francesco Rolle

Questo mese segnalo una recente sentenza resa dal Tribunale di Bologna in data successiva al noto arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. 6 maggio 2016 n. 9140) ed avente ad oggetto l’esame di una eccezione di nullità di una polizza di assicurazione delle RC professionale prestata su base claims made (Trib. Bologna Sez. II, Sent., 12 agosto 2016).

Per apprezzare il ragionamento fatto proprio dal Tribunale di Bologna si rende necessaria, come sempre, una breve ricostruzione dei fatti, così come sinteticamente riportati nelle premesse della pronuncia in esame.

Con citazione notificata a mezzo del servizio postale il 20 maggio 2009 la società Alfa conveniva in giudizio la propria Compagnia di Assicurazione al fine di sentirla condannare in forza di un contratto di assicurazione della RC professionale in essere tra le parti.

L’attrice, richiamato il contratto concluso il 23 luglio 2002 con validità triennale a copertura del rischio inerente l’attività professionale di ragioniere commercialista esercitata dal rag. (B) (legale rappresentante della stessa società Alfa), chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 9.772,65 oltre interessi, somma corrispondente all’esborso sostenuto dall’attrice in favore del signor (D) a riparazione del danno da colpa professionale.

In sintesi, il rag. (B), incaricato dal signor (D) di proporre impugnazione avverso un avviso di accertamento notificatogli nel novembre 2004 dall’Ufficio delle entrate di Bologna, aveva proposto tardivamente (in data 25 gennaio 2005) il ricorso al giudice tributario: pertanto con sentenza deliberata il 21 dicembre 2005 e pubblicata il 18 gennaio 2006 la Commissione tributaria di Bologna aveva dichiarato inammissibile il ricorso.

In corso di causa l’attrice riduceva l’oggetto della domanda in considerazione della previsione di uno scoperto di polizza del 10% e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 8.795,39 oltre interessi

La Compagnia, costituitasi in giudizio il 19 settembre 2009, eccepiva in primo luogo l’inoperatività della polizza poiché non vi era prova che il cliente danneggiato avesse chiesto il risarcimento entro il periodo di vigenza del contratto (scaduto il 23 luglio 2005), mentre l’assicurato aveva denunciato il sinistro solo il 14 novembre 2006, ossia dopo che era ormai compiuto il triennio con scadenza alle ore 24 del 23 luglio 2005 costituente il “periodo di assicurazione“.

Il Tribunale, in esito al giudizio, conclude nel senso della fondatezza dell’eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla convenuta sulla base delle seguenti considerazioni:

–          l’assicurazione per cui è causa deve essere ricondotta al novero dei contratti di assicurazione c.d. claims made (clausola a richiesta fatta) come si desume agevolmente dagli artt. 13 (oggetto dell’obbligazione) e 14 (inizio e termine della garanzia) delle condizioni generali di contratto definite “NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONISTI”, nonché dalle definizioni preliminari, tra le quali in particolare spicca quella di sinistro [“SINISTRO: richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l’assicurazione”], definizione che già di per sé evidenzia la non riconducibilità del contratto in esame allo schema incentrato sulla c.d. loss occurency o insorgenza del danno, recepito dal 1 comma dell’art. 1917, c.c., che è disposizione derogabile, come già si ricava dalla lettura dell’art. 1932 c.c. e come affermato anche dalla Suprema Corte;

–          la eccezione di nullità della clausola claims  made per violazione della disposizione codicistica sollevata dalla convenuta deve, quindi, ritenersi infondata anche in ragione del fatto che l’art. 14 delle condizioni generali di contratto, a proposito di “Inizio e termine della garanzia“, specifica che: “L’assicurazione vale per le richiesta di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione“, ovvero non limita nel tempo la sua operatività, ma “copre” tutto il periodo decennale della prescrizione, a condizione, naturalmente che la richiesta risarcitoria pervenga all’assicurato nel corso del periodo assicurativo”;

–          l’art. 14 concorre a delimitare l’oggetto della copertura assicurativa, e non a ridurre la portata dell’art. 13, la cui lettura di per sé sarebbe insufficiente ad identificare contenuto e limiti della garanzia assicurativa, e dunque a specificare quale sia il rischio garantito;

–          nel caso di specie, riconducibile alla figura della clausola pure claims made, benché la condotta integrante errore professionale fosse compresa nel periodo di vigenza del contratto (ma secondo la convenuta l’evento dannoso doveva ritenersi successivo al 23 luglio 2005), la richiesta di risarcimento da parte del cliente che si riteneva danneggiato è comunque successiva alla scadenza di quel periodo (23 luglio 2005).

Il Tribunale di Bologna, uniformandosi ad un ormai consolidato orientamento del Supremo Collegio, chiarisce poi che:

–          la clausola pura claims made non è di per sé vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. in quanto delimita l’oggetto del contratto (in deroga all’art. 1917, 1 co., c.c.) e non introduce limitazioni di responsabilità;

–          essendo pacifica la mancanza in capo all’attrice della qualità di consumatore, non si ravvisa nullità del contenuto dell’accordo contrattuale inter partes (e nello specifico della clausola in esame), derogatorio rispetto alla previsione desumibile dal codice civile (art. 1917, 1 co., c.c.), per violazione di norme imperative (e tanto meno dei principi generali di correttezza e buona fede);

–          il tenore delle previsioni contrattuali non è affatto ambiguo;

non sono allegati e provati né emergono dagli atti ulteriori profili di nullità, tanto più alla luce della entità del premio (sensibilmente inferiore a quello previsto dalla abbinata polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, secondo la quale sinistro è il fatto dannoso per il quale è prestata assicurazione, a parità di massimale) in relazione al massimale (Euro 517.000) e dell’unica condizione di operatività dell’assicurazione (l’intervento di una richiesta risarcitoria da parte del danneggiato nel periodo di vigenza del contratto) tale da coprire anche fatti generatori della responsabilità anteriori alla stipula