Di Francesco Rolle
Questo mese segnalo una interessante pronuncia del Tribunale di Padova (Tribunale di Padova Sez. II, Sent. 6 febbraio 2014, pubblicata nella banca dati PlurisUtet) la quale, facendo corretta applicazione di un consolidato orientamento del Supremo Collegio, ha qualificato alcune previsioni tipiche delle garanzie furto come delimitative del rischio oggetto di copertura assicurativa.
Per apprezzare il ragionamento fatto proprio dal Tribunale di Padova si rende, come sempre, necessaria una breve ricostruzione dei fatti, così come sinteticamente riportati nelle premesse della pronuncia in esame.
L’attrice conveniva in giudizio la propria compagnia di assicurazione chiedendo l’accertamento del suo diritto ad essere indennizzata, in base agli obblighi della polizza assicurativa, della somma di Euro 15.934,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo FIAT DOBLO’ di colore bianco, rubato in data 16 maggio 2009 mentre si trovava custodito nel parcheggio annesso al fabbricato presso cui l’attrice svolge la propria attività commerciale.
Allegava l’attrice che il furto era avvenuto nel piazzale dell’autosalone dove si trovano i veicoli in esposizione; che detto piazzale era protetto da recinzione chiusa con idoneo cancello elettrico; che la polizza comprendeva tra gli oggetti assicurati, tra gli altri, “i veicoli posti sia all’interno del fabbricato sia all’aperto entro l’area recintata” e che, quali condizioni di operatività della polizza, prevedeva che “l’area contenente le cose assicurate sia difesa per tutta la sua estensione da recinzione metallica e aperture protette da cancelli chiusi da idonei congegni che non consentano l’accesso all’interno dell’area se non mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili”. Inoltre l’allegato 3 prevedeva la garanzia accessoria che “l’assicurazione è estesa alla rapina iniziata ed avvenuta nei locali e nell’area recintata dell’esercizio assicurato“.
A detta dell’attrice, nel concetto “locali“, ai sensi di polizza, doveva ritenersi incluso anche il piazzale ove si trovava il veicolo al momento del furto in quanto, essendo quest’area protetta da idonea recinzione che la rende tutt’uno con il fabbricato ed essendo in quel luogo, di fatto, quasi interamente concentrata l’attività commerciale dell’assicurata.
Si costituiva la compagnia di assicurazione contestando l’operatività della polizza in base alle condizioni particolari di polizza che prevede la copertura assicurativa a condizione che “l’area contenente le cose assicurate sia difesa per tutta la sua estensione da: recinzione metallica e aperture protette da cancelli chiusi da idonei congegni che non consentano l’accesso all’interno dell’area se non mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. Sono pertanto esclusi i danni da furto quando per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti tali mezzi di protezione, oppure commessi senza effrazione delle relative strutture e dei congegni di chiusura…..sì intendono compresi nell’assicurazione veicoli posti anche all’aperto nell’ambito dell’area recintata purchè completamente chiusi con le portiere bloccate, con i vetri dei finestrini alzati“.
Ad avviso della convenuta, già dalla denuncia sporta ai Carabinieri emergeva che il furto era avvenuto il 16 maggio 2009 durante l’orario di pausa pranzo e che quella mattina una dipendente, tale M.S., aveva spostato il veicolo dall’area deposito all’area consegna, per effettuare il montaggio delle targhe; e che il veicolo era stato lasciato in detto luogo con le portiere aperte, sennonché al rientro dalla pausa pranzo la medesima dipendente riscontrava che il veicolo era sparito.
L’attrice, peraltro, aveva dichiarato che le chiavi erano state lasciate sul veicolo, in quanto si era in attesa di terminare la messa a punto per la consegna al cliente e che il secondo esemplare delle chiavi, unitamente al tesserino, si trovava a bordo del veicolo in busta sigillata.
Sotto il profilo della quantificazione dell’indennizzo preteso la compagnia assicurativa rilevava che, in ogni caso, si doveva tener conto delle condizioni particolari di assicurazione che prevedono uno scoperto del 20% con minimo non indennizzabile per ogni singolo veicolo, di Euro 500,00; che la polizza contiene clausola di coassicurazione e delega prevedendo la ripartizione tra coassicuratori per quote (70% e 30%) con esclusione di responsabilità solidale.
Nel corso dell’istruttoria venivano acquisiti alcuni documenti e sentiti i testi G.A. e S.M. in punto di dinamica del furto e ubicazione del mezzo al momento della sottrazione.
In particolare, il teste G., dipendente dell’attrice dal 1999 al 2009 circa e responsabile all’epoca dei fatti della filiale di Mori, dichiarava che era presente in concessionaria ma che il furto gli è stato riferito dalla signora M.S.; che il veicolo rubato si trovava nel piazzale ove era parcheggiato ovvero il piazzale antistante la concessionaria; che il parcheggio è interno alla concessionaria, recintato e visibile dall’interno della concessionaria; che il piazzale nel quale si trovava il veicolo al momento del furto era protetto da recinzione chiusa con idoneo cancello elettrico, con la precisazione che il cancello elettrico durante gli orari di apertura è aperto per consentire l’accesso ai clienti e al personale, mentre durante gli orari di chiusura è chiuso con passaggio della vigilanza notturna; che i dipendenti vedono il parcheggio e vanno e vengono perchè c’è il lavaggio auto quindi anche durante le ore di lavoro il parcheggio è sempre sotto controllo; che il veicolo al momento del furto non era chiuso a chiave in quanto vengono fatte le messe a punto e quindi il furgone viene lasciato aperto per consentire ai meccanici di preparare e approntare il mezzo per la consegna; che al momento del furto le chiavi di apertura e accensione erano state lasciate sul veicolo. Il teste G. ha, infine, riferito di essere stato avvisato da M.S. che l’auto non c’era più.
L’altra teste S., dipendente dell’attrice dall’aprile 2003, dichiarato che il veicolo si trovava nel piazzale antistante la concessionaria, anch’esso recintato; di aver spostato il veicolo dal parcheggio al prelavaggio, dove si portano i mezzi per il lavaggio e la consegna; che il prelavaggio è una zona della concessionaria che si trova sempre all’interno dell’area recintata; che la concessionaria è chiusa, il cancello è unico e intorno c’è una recinzione che prende tutta la concessionaria e le aree pertinenti; che al momento del furto il veicolo si trovava nella zona del prelavaggio; che di notte ci sono i vigilanti, mentre di giorno l’area è sotto il controllo visivo del personale; che il furgone non era chiuso a chiave, ma le porte erano chiuse; che le chiavi vengono solitamente lasciate all’interno e che le chiavi di apertura e di accensione erano state lasciate sul veicolo; di essersi accorta che il veicolo era sparito al rientro della pausa pranzo; che durante la pausa pranzo il cancello di accesso alla concessionaria viene chiuso; di ricordarsi di aver spostato il mezzo in tarda mattina e di essersi accorta del furto al rientro della pausa pranzo circa 14,30/15,00.
In ragione di quanto precede, il Tribunale di Padova riteneva quindi accertato che il veicolo, al momento del furto, era posto all’aperto, all’interno dell’area recintata, ma con le portiere non bloccate.
Ad avviso del Tribunale tale dato è sufficiente per escludere nella specie l’operatività della polizza, atteso che oggetto del rischio assicurato sono “i veicoli nuovi e usati posti sia all’interno del fabbricato sia all’aperto entro l’area recintata“, purchè, in quest’ultimo caso, “completamente chiusi con le portiere bloccate“.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che, in base alle condizioni particolari di polizza, per i veicoli all’aperto, l’operatività della garanzia è condizionata, altresì, al fatto “che l’area contenente le cose assicurate sia difesa per tutta la sua estensione da: – recinzione metallica e aperture protette da cancelli chiusi da idonei congegni che non consentano l’accesso all’interno dell’area se non mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili, con esclusione, quindi, dei “danni da furto quando per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti tali mezzi di protezione oppure commessi senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura“.
Ad avviso del Tribunale l’operatività della copertura assicurativa è quindi subordinata non solo alla sussistenza di recinzione dell’area esterna, circostanza confermata dai testi escussi, ma anche (in quanto la clausola utilizza la congiuntiva “e”) alla presenza, nel varco di accesso all’area, di cancello chiuso (“aperture protette da cancelli chiusi“) non apribile – se non mediante scasso o mezzo fraudolento ( “rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili“) – atto ad impedire l’accesso (non autorizzato) all’interno dell’area (“che non consentano l’accesso all’interno dell’area“). L’oggetto assicurato, per quanto riguarda i veicoli siti all’aperto, implica, pertanto, che i mezzi siano ubicati in area non accessibile liberamente e assicurata da cancello chiuso. Ai fini dell’operatività della copertura assicurativa tali misure di protezione devono essere operanti o, comunque, manomesse (“sono esclusi i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti tali mezzi di protezione oppure commessi senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura“).
Richiamando un orientamento consolidato, il Tribunale di Padova afferma che le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso.
L’adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento costitutivo del diritto all’indennizzo, con la conseguenza che è onere dell’assicurato fornire la relativa prova (Cass. 27 luglio 2001, n. 10290).
Ciò premesso, il Giudice di merito afferma che le risultanze testimoniali non consentono di poter affermare con certezza che il furto sia avvenuto effettivamente durante la pausa pranzo e, quindi, quando il cancello era chiuso. Peraltro, non essendo neppure stata prospettata la manomissione del cancello, si ritiene più verosimile che il furto sia avvenuto durante l’orario di apertura della concessionaria (quando appunto il cancello era aperto) che durante la pausa pranzo (quando il cancello era chiuso). In ogni caso, non essendo stata allegata e provata un’effrazione che avrebbe consentito comunque l’operatività della copertura assicurativa (in quanto implicante chiusura del cancello), va senz’altro esclusa l’operatività della polizza.
Il Tribunale, così respingendo una eccezione sollevata dalla Compagnia, precisa inoltre che, qualora le parti del contratto abbiano espressamente subordinato l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso, e quindi – ove l’evento si sia verificato indipendentemente da tale inosservanza – non può giungere alla conclusione per cui, pur a fronte della loro inosservanza, l’assicuratore debba comunque corrispondere l’indennizzo (Cass. 28 aprile 2010, n.10194). In forza di dette clausole, il rischio viene a configurarsi come possibilità dell’assicuratore di dover effettuare la prestazione risarcitoria non solo al verificarsi dell’evento previsto ma, altresì, al concretizzarsi delle specifiche modalità positivamente o negativamente indicate; quindi, tali misure si configurano quali elementi essenziali della fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo, nel senso che la loro adozione indica il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato. Ed infatti, assurgendo dette misure ad elementi costitutivi del diritto all’indennizzo, questo viene “sic ed simpliciter” meno nell’ipotesi del loro mancato puntuale apprestamento, senza che siano consentite indagini circa l’incidenza dell’accertata omissione sul furto commesso (sentenza n. 10290 del 2001 già citata).
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