di Francesco Rolle

Questo mese segnalo una recente pronuncia del Tribunale di Milano (Trib. Milano Sez. XII, Sent., 22 luglio 2016, disponibile nella banca dati elettronica: Pluris Online UTET/CEDAM) a mio avviso interessante in quanto, con una motivazione breve ma esaustiva, affronta il delicato tema dell’allocazione dell’onere della prova nelle azioni, promosse dall’assicurato nei confronti della propria compagnia, in relazione al furto di un autoveicolo.

Per apprezzare il ragionamento fatto proprio dal Tribunale di Milano si rende, come sempre, necessaria una breve ricostruzione dei fatti, così come sinteticamente riportati nelle premesse della pronuncia in esame.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 marzo 2013, S.A. conveniva in giudizio la società M.A. per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo per il furto, avvenuto in data 23 marzo 2012, della autovettura BMW ereditata dall’attrice dal proprio padre, G.A., deceduto in data 9 aprile 2012.

Si costituiva la convenuta compagnia contestando la pretesa attrice e, in particolare, avanzando dubbi circa l’effettiva consumazione del furto, in considerazione dell’insufficienza della sola denuncia sporta dalla signora C.B., moglie di G.A., nonché della circostanza – appresa a seguito dell’espletamento di indagini tecniche – secondo cui una delle due chiavi consegnate alla compagnia era un mero duplicato.

La compagnia, inoltre, eccepiva che l’ultimo aggiornamento rilevato dalle chiavi in riferimento al chilometraggio percorso risaliva al 19 marzo 2012, ossia ad una data antecedente di qualche giorno rispetto alle indicazioni contenute nella denuncia di furto, in virtù della quale la sottrazione sarebbe avvenuta il 22 e il 23 marzo 2012.

Concessi i termini di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva istruita con l’effettuazione di una CTU diretta ad accertare:

–          da un lato, se le chiavi e i telecomandi consegnati dall’attrice alla compagnia di assicurazione erano compatibili con l’autovettura oggetto di causa;

–          dall’altro, se si trattava di originali o duplicati, quale fosse la data dell’ultimo utilizzo del veicolo.

All’esito dell’espletata CTU il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e all’udienza del 27 aprile 2016, subentrato un nuovo giudice, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cp.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive repliche.

Così ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio, il Tribunale di Milano rigetta la domanda ritenendo non provati i fatti allegati dalla attrice.

In particolare, ad avviso del Tribunale Meneghino l’attrice nel corso del giudizio non ha provato i fatti costitutivi della propria domanda ai sensi dell’art. 2697 c.c., non potendosi considerare accertata la verificazione del furto e delle circostanze della sua realizzazione, oltre a non aver fornito in alcun modo la prova del valore del veicolo per il quale ha chiesto il pagamento dell’indennizzo.

Al riguardo, il Giudice – peraltro conformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale – osserva che qualora venga domandato l’adempimento di un contratto (nella fattispecie quello di assicurazione) in caso di contestazione dell’oggetto di esso spetta all’attore che intenda giovarsi degli effetti del contratto provare il fatto costitutivo della domanda ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 10 novembre 2003 n.16831; Cass., 20 marzo 2006 n. 6108; Cass., 16 marzo 2012, n. 4234).

Il Giudice prosegue rilevando che nel caso in esame l’attrice si è limitata a produrre in giudizio la denuncia di furto presentata ai Carabinieri dalla signora C.B., moglie del defunto padre dell’attrice, documento questo che di per sé non prova la veridicità dei fatti ivi menzionati. La mera denuncia di furto, in effetti, non può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio non rivestendo alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale.

Parte attrice – rileva il Tribunale – a fronte della precisa contestazione mossa dalla convenuta compagnia del fatto costitutivo della domanda risarcitoria, accompagnata da elementi indiziari circa la non veridicità dell’effettiva sottrazione dell’autovettura, avrebbe dovuto fornire elementi di contrario avviso, ovvero avrebbe dovuto chiedere di provare, attraverso deduzioni istruttorie, l’effettivo accadimento dei fatti.

In Giudice conclude affermando che:

–          tali emergenze non adeguatamente contestate – unitamente all’assenza di elementi probatori circa l’effettuazione della sottrazione al di là della sola denuncia, senza considerare l’incertezza in merito alla data di verificazione del furto oggetto di causa – inducono a ritenere non provati i fatti costituitivi della domanda di indennizzo da parte dell’attrice;

–          non assumono specifico rilievo a tal fine le conclusioni cui è giunto il CTU il quale, pur avendo accertato che le chiavi consegnate alla compagnia di assicurazione sono complessivamente tre, di cui due originali e un duplicato, non ha potuto accertare la data di ultimo utilizzo dell’autovettura.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale di Milano ritiene quindi legittimo il rifiuto da parte della società convenuta di liquidare l’indennizzo assicurativo.