di Cesare Biscozzi

Ultimamente riflettevo sulla fortuna che ho avuto di essere entrato in campo assicurativo negli anni ’70, un periodo di cambiamento, di fermento e di novità. Attraverso l’ANIA, con le Sezioni Tecniche e le Commissioni di Studio, si formavano i futuri Tecnici di Compagnia e proprio in quegli anni si creava l’ufficio prevenzione ANIA, del quale ho avuto la fortuna di farne parte.

Si era a stretto contatto con colleghi di altre Compagnie, ognuno si sentiva investito di un incarico speciale, poiché rappresentava la propria Compagnia in ambito associativo. Si creavano amicizie e rapporti interpersonali che durano ancora oggi, sempre nell’ambito di stima reciproca.

Si aveva il polso del comparto assicurativo a 360°, in quanto durante le cene conviviali, fuori dell’area istituzionale ognuno celebrava se stesso, senza peraltro svelare segreti industriali, millantando però la forza o la lungimiranza della propria Compagnia.

Si faceva parte di Commissioni di Studio per la stesura di clausole, di varianti Tariffarie o per la redazione di nuovi contratti assicurativi, pensati per essere sempre più in linea con il mondo del lavoro che progrediva in virtù di uno sviluppo economico trainante. Era un lavoro di squadra dove l’esperienza del singolo diventava quella di tutti. I contratti o le clausole venivano valutati, pensati, discussi e riletti più volte e il prodotto finale aveva la presunzione di essere inattaccabile, anche se nel mondo assicurativo tutto è opinabile.

Ogni Compagnia, attraverso i propri rappresentanti riportava in Ania le problematiche quotidiane relative alle tematiche di assicurabilità o di valutazione dei rischi dei propri uffici, che diventavano materia di studio da parte dei componenti la Commissione. Purtroppo oggi per coloro che, nelle Compagnie, sono preposti  alla stesura di Contatti Assicurativi, queste opportunità non esistono più, in quanto in Ania non ci sono più le Commissioni Tecniche.

Capita di analizzare contratti assicurativi scritti da persone che forse non hanno tutti gli strumenti per poter determinare la veridicità di quanto riportato nella polizza, o quanto meno non hanno tutte le conoscenze per determinare se il riferimento fatto ad una Norma, in merito alla sua efficacia, in termini assicurativi sia ancora valida o meno.

Sono perfettamente a conoscenza che predisporre un contratto assicurativo non sia semplice. Chi scrive, non mi stancherò mai di ribadirlo, pensa di aver valutato tutti i pro e i contro per l’applicazione  dei patti di Polizza, quindi chi scrive ha la certezza che il contratto sia inattaccabile, “Quello ho scritto e quello si paga!”, purtroppo poi alla prova dei fatti non avviene così. Molte volte invece il sinistro non risulta indennizzabile perché banalmente i riferimenti normativi della clausola non sono facilmente  valutabili.

In special modo quando si affrontano contenuti legati alla prevenzione e alla sicurezza, fare riferimento ad una Norma precisa o ad una definizione che limita l’effetto assicurativo richiede una profonda conoscenza dell’ambito di quanto è riportato nella Normativa a cui si fa riferimento. Oltretutto chi deve analizzare il sinistro si deve rapportare con quanto riportato nel contratto e molte volte si trova a non poter liquidare il danno in quanto la clausola prevede il decadimento della garanzia se non si rispettano determinate condizioni di funzionalità.

Per l’Assicuratore fare il semplice riferimento alla norma, che richiama tutte le richieste e le verifiche, consente valutazioni di rischio oggettive in quanto  semplifica gli argomenti complessi/sconosciuti, ma mette in difficoltà chi deve analizzare il sinistro se i Certificati non ci sono o non vengono prodotti.

Molte volte capita di dover esaminare un sinistro dove l’efficacia del contratto, e quindi la liquidazione del danno, sono subordinate all’esistenza e al funzionamento di un Impianto  di allarme Antifurto. La Norma in questo campo è precisa, si parla di Impianto installato in base alla Noma CEI 79/3, ovvero di Impianto certificato ed installato da ditta registrata IMQ-ALLARME.

Premesso che per conoscenza diretta, come Assuntore prima e come Perito poi, non ho quasi mai trovato un certificato IMQ – ALLARME, ma al massimo Certificazioni che facevano riferimento alla Legge 46/90 o in alternativa alla nuova Legge 37/08, certificati che comunque non mi hanno permesso di determinare il relativo livello di prestazione a cui faceva riferimento l’impianto, pur avendo io una certa esperienza nel settore avendo preso parte alla commissione di studio del Manuale di Prevenzione e partecipato alla stesura delle relative schede tecniche.

Altro dilemma che spesso capita è lo scambio che vi è tra i due Enti citati CEI e IMQ. Il CEI è l’Ente che emana le Norme, mentre l’IMQ è l’ente che certifica la corretta applicazione della stessa Norma, sia per la produzione degli apparati che sull’installazione degli stessi per ottenere un Impianto che abbia le caratteristiche tecniche richieste dal relativo grado di sicurezza e dalla Norma di riferimento per il tipo di insediamento specifico.

Inoltre nel 2012 è stata pubblicata la nuova Norma Europea CEI EN 50131-1, viene da domandarsi quanti, a parte i Tecnici di settore o installatori, siano a conoscenza di quanto effettivamente riporta la Norma e quali sono le valutazioni da fare per poter capire se l’impianto sia effettivamente riconducibile a dette norme.

L’obiettivo che mi sono posto quando ho iniziato a scrivere per la rivista OsservatorioOnline, è stato quello di proporre una serie di approfondimenti tecnici inerenti l’area assicurativa, cercando di far riflettere sull’importanza che riveste ciò che si scrive in relazione a coloro che dovranno leggere, interpretare e liquidare il danno sulla base di quanto è riportato in polizza.