Diversamente dal passato, oggi sono qui in veste di Assicurato. Assicurato con una certa competenza che ha vissuto parecchi sinistri. Porto la voce dell’Assicurato che non è mai presente nei Convegni di assicuratori e Periti. Una voce quindi libera, sempre rispettosa, ma non legata da rapporti di convenienza, o di riguardi, di sudditanza; una voce critica, che chiede risposte concrete alle promesse scritte sulle polizze. Risposte concrete in termini di velocità, professionalità, competenza, da troppo tempo pretese. L’Assicurato, il soggetto più importante del Vostro mondo, la causa ed il fine della Vostra esistenza. Senza l’Assicurato non esistono sinistri e quindi non esistono i Periti. Senza l’Assicurato che paga un premio, non esistono gli assicuratori. Ma, nonostante le affermazioni sulla centralità del Cliente, proclamata dagli assicuratori, l’Assicurato continua a restare insoddisfatto del servizio che riceve in caso di sinistro, prodotto finale dell’industria assicurativa (condizioni contrattuali di difficile interpretazione, garanzie vuote, inefficienza delle strutture liquidative). Più che un moderatore del dibattito, mi sento quindi un istigatore di risposte. Voglio precisare che tutto quello che dico ha carattere assolutamente personale, non concordato, né conosciuto dai rappresentanti di ASSIT, che non devono subire reazioni da chi restasse eventualmente risentito per le mie parole. Se sussiste la responsabilità oggettiva di ASSIT per avermi chiamato, va riconosciuto però ad ASSIT il merito di presentare ai suoi Soci le novità legate al cambiamento del mondo peritale, e di proporre nel Convegno associativo non solo un’occasione per riverire le mandanti, bensì per affrontare insieme a loro e cercare di risolvere problemi comuni, a vantaggio di tutte le Parti coinvolte: Assicurato, assicuratore, Perito. L’argomento del dibattito è la riparazione diretta dei danni, in particolare da bagnamento. In termini giuridici (Art. 2058 C.C.) è il “risarcimento in forma specifica”, che restituisce la cosa danneggiata nello stato in cui si trovava prima del fatto illecito, con un miglioramento per il danneggiato, perché la riparazione viene effettuata a nuovo. Questa procedura di liquidazione è stata fino ad ora raramente applicata dall’assicuratore, che ha preferito offrire un risarcimento per equivalente, cioè con un importo monetario pari al valore del danno, valutato secondo la natura della garanzia prestata in polizza. Una specie di risarcimento in forma specifica è quello che si attua nel ramo R.C. Auto, con la riparazione dei danni da incidenti stradali, presso carrozzerie convenzionate con gli assicuratori. Altro esempio che si avvicina, è quello prestato sulle polizze malattia con l’assistenza medica, fornita direttamente all’Assicurato da strutture sanitarie, che hanno stipulato una convenzione con gli assicuratori. Nelle polizze “multirischio” (incendio, furto, R.C.), soprattutto dell’abitazione, l’assicuratore ha da anni introdotto la cosiddetta “Garanzia assistenza”, che in sostanza risulta essere una riparazione diretta di determinati danni, e per limitate entità, da parte di artigiani (idraulico, elettricista, fabbro, falegname) convenzionati con l’assicuratore tramite società terze, che offrono all’Assicurato un collegamento con centrale operativa. In sostanza la liquidazione dei danni in forma specifica, mediante la riparazione diretta che oggi viene presentata, altro non è che un allargamento della “Garanzia assistenza” ai sinistri da bagnamento verificatisi nei fabbricati ad uso civile, ora gestiti come garanzia “Acqua condotta” e “Ricerca del guasto”. Prima di affrontare i tanti problemi che nascono inevitabilmente con questa diversa procedura di prestazione di garanzia assicurativa, mi chiedo però perché si è arrivati a pensare ad un metodo alternativo a quello tradizionale di liquidazione dei danni di frequenza, o di massa, o, più semplicemente, dei piccoli sinistri. Il tutto parte dalla insoddisfazione reciproca esistente da anni nel rapporto tra assicuratore e Perito: l’assicuratore giudica insufficiente il livello della perizia, mentre il Perito ritiene insufficiente il compenso che riceve per il lavoro svolto. Da questa situazione mi verrebbe di assegnare al dibattito il seguente titolo: «E’ nato prima l’uovo o la gallina?». E’ stato cioè il Perito diligente e competente, che ha deciso di abbassare il livello della sua prestazione sui piccoli sinistri, oppure è stato l’assicuratore che, per ottenere un risparmio minimo, ma sicuro ed immediato, ha ridotto autoritariamente il compenso, la parcella del Perito, chiedendo sfacciatamente di mantenere il livello precedente della perizia, ma ottenendo un risultato logico e contrario? Per gli assicuratori è estremamente facile ridurre le parcelle, tanto hanno sempre la fila di professionisti fuori dalla porta che chiedono di lavorare. Le piazze sono piene di bancarelle di cinesi, dai quali comprare prodotti scadenti; si abbia però almeno il buon gusto di non lamentarsi per la qualità nulla. Per l’assicuratore è invece estremamente difficile ridurre il costo dell’indennizzo. Per ottenere questo risultato infatti è indispensabile possedere le competenze specifiche tecniche e contrattuali, che non fanno parte oggi del bagaglio culturale della rete liquidativa. La perizia ha dei costi, sempre che si voglia proporre un prodotto valido. Una perizia fasulla, vuota, è invece un costo inutile, tanto vale non eseguirla. Serve solo al liquidatore per scaricare psicologicamente la responsabilità del pagamento su di un professionista terzo. Peccato che il Perito non è un terzo estraneo, bensì rappresenta in pieno l’assicuratore. Ritengo non si possa in conclusione addebitare al Perito la colpa di non fornire scarpe morbide di vitello, al prezzo di zoccoli di legno. Ho accennato alla situazione di insoddisfazione esistente da anni nel rapporto tra assicuratore e Perito, che ha creato lo spazio per l’introduzione di un metodo alternativo di liquidazione. Ho accennato anche alla insoddisfazione che da sempre l’Assicurato trova nella liquidazione dei danni. Da Assicurato ribadisco che mi è dovuta una prestazione in tempi veloci, con professionalità e competenza. Una critica quindi al metodo tradizionale. Riferendomi ad esperienze personali recenti, pretendo che il Perito non esca in sopralluogo solo dopo due mesi dal sinistro; pretendo che conosca almeno da quale mandante è stato incaricato (assicuratore del Condominio, assicuratore personale, o del responsabile); pretendo che sia in possesso degli strumenti necessari per lavorare (polizza, denuncia). Pretendo che l’Ufficio Liquidazione Danni non sia come il call-center di una compagnia telefonica, dislocato in Bangladesh, introvabile, non contattabile, con addetti che non conoscono la mia pratica e che non sono in grado di fornire spiegazioni pertinenti. Con la nuova metodologia di liquidazione tramite la semplice riparazione diretta dei danni, con l’intervento solo di un muratore, di un idraulico, di un imbianchino, restano comunque irrisolti i difetti presenti in una “cattiva perizia”: verifica della preesistenza; analisi delle cause del sinistro; accertamento dell’esistenza di altre polizze, che potrebbero essere coinvolte nella liquidazione (coassicurazione indiretta, rivalse). Ma questa può essere una scelta solo dell’assicuratore. Già deve comunque subire i difetti sopra elencati presenti nella perizia tradizionale. Tanto vale allora sopportarli volutamente con un sorriso, che scaturisce da un risparmio ipotetico sul costo del sinistro, inteso come costo di parcella, ma soprattutto come riduzione dell’indennizzo. Vi propongo qui alcune considerazioni sul metodo della riparazione diretta, che raramente ho avuto occasione di applicare. Queste considerazioni non nascono da un atteggiamento prevenuto nei confronti del nuovo metodo, o da una critica di parte, favorevole solo alla tradizione. Ben contento invece se si trova un metodo alternativo di liquidazione dei danni valido, semplice, che porti vantaggi soprattutto all’Assicurato, e poi anche convenienza per l’assicuratore. Infatti la riduzione del costo dei sinistri si dovrebbe poi tradurre, sottolineo in teoria, in un vantaggio per l’utenza, con la riduzione del costo delle polizze. Di certo non ci sarà inizialmente un vantaggio per i Periti, che operano applicando la metodologia tradizionale, contrattuale. Il nuovo metodo comporterà un evidente calo degli incarichi, a favore invece dei gestori del nuovo metodo. Del resto è la legge del mercato: il Cliente abbandona il vecchio fornitore se, a parità di prezzo, trova un prodotto migliore, oppure se, a parità di qualità, spende meno. E’ demandata quindi solo al Cliente assicuratore l’analisi preventiva del cambiamento, e la verifica a posteriori dei risultati. Effettuando una semplice riparazione, il pericolo è quello che una garanzia assicurativa si trasformi in un contratto di manutenzione. Ma è solo l’assicuratore che potrà valutare se ne avrà convenienza e fino a quando. Tenete conto che il cambiamento non potrà essere gestito localmente, coinvolgendo il singolo liquidatore intraprendente di zona con i suoi pochi collaboratori abituali. L’eventuale rivoluzione partirà dalle Direzioni delle Compagnie, interessando inizialmente territori limitati a campione, per poi estendersi a livello nazionale in caso di risultato positivo. Non avrà quindi senso la resistenza sulla barricata della tradizione da parte del singolo Perito, salvo che questo movimento partigiano si estenda imitando il nuovo sistema su larghi territori e su grandi numeri di sinistri, oppure che ci si accordi trovando sinergie (larghe intese) possibili con i nuovi conquistatori. Tutti abbiamo bisogno degli altri! Anche il riparatore avrà inevitabilmente bisogno delle competenze del Perito per superare i difetti sopra accennati, presenti nel metodo della semplice riparazione, e per trasformare così l’intervento di un artigiano in una perizia. L’arrivo del metodo alternativo non deve quindi essere ricevuto come un segnale di allarme, che annuncia l’annientamento delle strutture che con fatica ed investimenti avete organizzato, dedicate alla gestione tradizionale dei piccoli sinistri. Importante è conoscere il ventaglio delle soluzioni presenti sul mercato ed adattarsi in funzione delle esigenze e delle diverse scelte dei Clienti assicuratori, partecipando ad iniziative di grandi dimensioni, verificabili nei risultati, che diano soddisfazione a tutte le parti coinvolte. Sta di fatto che se comunque si è creato uno spazio, per qualsivoglia causa e responsabilità, a favore dell’intervento del metodo alternativo, tanto vale allora cercare di integrarsi e partecipare per non restare esclusi, senza annullare però la propria identità di Perito. Ricordatevi che, se restate fermi, l’iniziativa verrà presa da altre realtà, estranee al mondo peritale, che hanno fantasia, fiuto, intraprendenza, ma non la competenza e l’esperienza vostra. Il rischio non è quello di perdere il regno, bensì anche il piatto di lenticchie attuale. Le considerazioni sul nuovo metodo mi sono obiettivamente venute pensando all’applicazione dei patti contrattuali, attualmente esistenti e riferiti alla determinazione e liquidazione del danno. Di certo ritengo che dovranno essere modificati, o almeno integrati, gli articoli specifici delle C.G.A., prevedendo la possibilità della riparazione diretta, così come espresso ad esempio nei rami tecnologici, e così come si è fatto per l’introduzione dell’istituto della conciliazione. In tal modo l’Assicurato (l’Amministratore di Condominio, il condomino proprietario) riceve la notizia dell’esistenza del metodo alternativo non per sentito dire, o per pressioni della rete commerciale, bensì in modo ufficiale contrattualizzato. Da Assicurato intravedo inizialmente un miglioramento da sempre atteso. Se, come nella “Garanzia assistenza”, l’Assicurato chiama subito direttamente la centrale operativa, siamo nella situazione «dal produttore al consumatore», superando i tempi di partenza degli ingranaggi arrugginiti della struttura liquidativa (denuncia all’Agenzia; apertura del sinistro all’Ufficio Liquidazione Danni; incarico al Perito). Con il nuovo metodo la riparazione diretta del danno si realizzerebbe quando il bagnamento non si è ancora asciugato. L’intervento immediato potrebbe inoltre evitare cattivi pensieri di maggiorazione del danno, che possono malignamente sorgere nell’Assicurato quando il sinistro diventa vecchio. Un’attenzione però per l’assicuratore. La gestione iniziale del sinistro, lasciata nelle mani dell’Assicurato / danneggiato, annulla le eventuali valutazioni che un attento liquidatore potrebbe fare se fosse a conoscenza dell’esistenza di altre polizze, o di responsabilità di terzi nella produzione dell’evento dannoso. Dopo aver riparato il danno nell’immediato, inizia la discussione sull’indennizzabilità del danno, sull’operatività della garanzia prestata dalla polizza, che sta dietro e muove il metodo della riparazione diretta. La discussione avviene solo su quella polizza e non su altre, salvo che l’idraulico, l’imbianchino abbiano competenza e mandato per rifiutare l’intervento. In tal caso non si perverrebbe nemmeno ad una quantificazione conservativa del danno con riserva, che invece in precedenza si otteneva con il Perito. La soluzione sarebbe che, a fianco del riparatore, uscisse anche un Perito. Ecco quindi subito introdotto il primo dubbio: come opera il metodo di fronte a sinistri non indennizzabili, dove la garanzia non risulta operante perché l’evento accaduto non risulta tra quelli compresi, oppure per altre motivazioni contrattuali (ritardo di denuncia, dichiarazioni reticenti dell’Assicurato, aggravamenti di rischio)? L’idraulico, l’imbianchino non hanno la conoscenza dei patti di polizza, non hanno la competenza e soprattutto il mandato per valutare e decidere sull’operatività della garanzia. Il riparatore interviene prontamente, ripara, e poi se ne va, lasciando soddisfatto l’Assicurato. Non avendo analizzato né le cause del sinistro, né altri aspetti contrattuali che possono ostacolare l’operatività della garanzia, non si riesce a dare un giudizio sull’indennizzabilità del danno. Mi chiedo allora quale possa essere il seguito del sinistro quando, a posteriori, dopo la riparazione, risultasse evidente che il sinistro era da contestare. Come già detto, si eviterebbe anche questo problema con la presenza di un Perito, che bloccherebbe in anticipo l’opera del riparatore. Ho già accennato che il metodo della riparazione diretta, alla pari della “Garanzia assistenza”, non può prevedere una verifica della sufficienza della somma assicurata, cioè un calcolo della preesistenza. L’idraulico, l’imbianchino non ne hanno la competenza. Le soluzioni sono comunque semplici, ricordando che purtroppo tale verifica viene già dimenticata anche nella liquidazione tradizionale. Si potrebbe prestare una garanzia a primo rischio assoluto, valutandone però la consistenza per singolo sinistro e per annualità assicurativa. Si potrebbe affiancare all’artigiano, un Perito che, in occasione del primo sinistro, stima la preesistenza del fabbricato assicurato, rimasto sinistrato. Si potrebbe, come soluzione più semplice, sicura, duratura, contrattualizzare al momento della stipulazione iniziale della polizza, la “stima a perizia” del fabbricato assicurato, indicizzando tale valore per la durata della polizza. La “stima a perizia” non avrebbe la portata di una “stima accettata”, né di una “stima preventiva”, con tutte le conseguenze applicative di tali metodi. La “stima a perizia” dovrebbe essere effettuata da un professionista “condiviso” da entrambe le Parti Contraenti. Resterebbe il problema del compenso al professionista, che ritengo dovrebbe essere ripartito a metà, visto che i vantaggi sarebbero reciproci. Altra problematica tecnica, che del resto esiste da sempre anche nella liquidazione tradizionale, è quella legata alla natura dell’assicurazione. Le polizze “Globale fabbricati” o dell’abitazione, prestano sul fabbricato la garanzia con il valore a nuovo. In caso di piccolo sinistro da bagnamento, o da ricerca del guasto, viene danneggiata una superficie limitata di tinteggiatura, di tappezzeria, o di piastrellatura di parete, o di pavimento. La pura teoria di liquidazione recita che il danno indennizzabile è quello materiale e diretto a nuovo, tra cui non è compreso quello estetico, dovuto alla tinteggiatura parziale, o alla diversità dei rivestimenti rispetto ai precedenti. Nel praticato della liquidazione tradizionale il problema si risolve indennizzando anche il danno estetico (tinteggiatura completa del locale, rifacimento della piastrellatura), abbattendo però l’entità del danno per degrado (contrariamente alla garanzia prestata in polizza), per non offrire un illecito arricchimento all’Assicurato, che altrimenti otterrebbe delle migliorie non dovute dall’assicuratore. In sostanza la definizione del sinistro ha un carattere transattivo, abitualmente ottenuto con un atto di amichevole liquidazione tra le Parti. Con il metodo della riparazione diretta il problema del danno estetico rimane, salvo che il riparatore ripristini a nuovo tutto il locale dove si è verificato il sinistro. A questo punto però, non potendo più applicare una decurtazione per degrado sulla riparazione in natura, resta solo, per ottenere un risparmio, puntare sulla riduzione estrema dei costi di intervento di riparazione. Altro problema che vedo è quello relativo alle componenti del danno da bagnamento: acqua condotta, ricerca del guasto, danno da R.C. a terzi, dove le ultime due hanno il peso maggiore sul totale del sinistro. Non c’è problema per il ripristino dei danni al fabbricato assicurato, che siano murature o impianto del condomino responsabile, o del condomino danneggiato. Così come la garanzia diretta interviene ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti al fabbricato, altrettanto il riparatore interviene su tutte le parti del fabbricato assicurato rimasto danneggiato nel sinistro. Mi chiedo quale procedura si dovrebbe attuare per il danno a terzo (contenuto del condomino/inquilino che occupa l’appartamento sottostante a quello dove si è rotta la tubazione). Mi resta solo l’ipotesi dell’accertamento del danno tramite il Perito, come nel metodo tradizionale, anche per prevenire la litigiosità tra condomini, e quindi azioni legali di richieste risarcitorie. Vediamo ora la situazione della coassicurazione indiretta. Con il metodo della riparazione diretta è quasi impossibile che possa emergere l’esistenza di altre polizze a garanzia del medesimo bene, contro il medesimo evento. Del resto anche nella liquidazione tradizionale tale situazione è diventata archeologia assicurativa, materia conosciuta solo da qualche vecchio liquidatore dedito a pratiche machiavelliche. Ma anche fosse che per miracolo si scoprissero altre polizze coinvolte, mi chiedo come si potrebbe procedere ad una ripartizione del danno, con altri assicuratori, o ad un’azione di rivalsa, in assenza dell’analisi delle cause e della verifica dei patti contrattuali. Il sinistro resterebbe quindi a carico solo di un assicuratore, il primo che diligentemente è intervenuto. Solo un Perito attento potrebbe porre rimedio a questo problema. Una domanda, alla quale però mi sono già dato risposta, è se il metodo della riparazione diretta possa essere esteso anche su sinistri di tipologia ed entità diverse dai piccoli sinistri da bagnamento. Ho già accennato che nei rami tecnologici è contrattualmente prevista la possibilità per l’assicuratore di riparare o sostituire il bene danneggiato con altro equivalente, che fornisca le medesime prestazioni. L’applicazione del metodo è possibile perché, in linea di massima, quel tipo di polizze assicura un bene singolo (elettronico), o una serie di macchinari industriali. Nei rischi industriali (piccoli o grandi) dove i beni assicurati sono eterogenei (fabbricato, macchinari, merci), dove l’analisi delle cause può essere più complessa di una semplice rottura di tubazione, e soprattutto dove l’entità dei danni è ben maggiore, non vedo possibilità di riparazione diretta totale dei danni, salvo gli interventi di bonifica che già conoscete sui macchinari e sui fabbricati. Questi interventi dei bonificatori, che producono miracoli soprattutto per gli Assicurati in termini di ripresa delle attività, devono però essere decisi in accordo con l’Assicurato, e gestiti dall’esperienza di un vero Perito, che riesce a prevedere i vantaggi in termini di risparmi economici (per l’assicuratore) e di tempi (per l’Assicurato). Come vedete le mie considerazioni sono state indirizzate su questioni tecniche e contrattuali, non da ragioniere. Ritengo invece che la scelta del metodo si baserà esclusivamente su valutazioni economiche, di risparmio sul costo totale del sinistro, senza stare tanto a disquisire sulle teorie di liquidazione, considerate come estetismi e non invece come applicazione dei patti contrattuali. Del resto l’assicuratore è un commerciante che punta al profitto, anche se in origine la sua attività nasceva con scopi sociali. Se così ragionando le strutture liquidative delle Compagnie si avvicineranno sempre più ad essere uffici amministrativi, può essere che, per risparmiare sui costi fissi di personale tecnico sul territorio, o anche nelle Direzioni, le Compagnie in futuro affidino la delega di maggiori competenze tecniche ai Periti, o ad associazioni di Periti, investendoli del ruolo gestionale dei vecchi liquidatori su ampi territori. Ritengo in conclusione che il metodo della semplice riparazione, per le motivazioni sopra esposte, non possa essere applicato in assoluta alternativa rispetto al tradizionale, bensì integrato con il medesimo. Si otterrebbe così un modello, già attuato in altri paesi europei, comandato dall’assicuratore, che sceglie uno o più «fornitori di servizi», i quali si assumono la responsabilità globale del risultato. Questi gestori del metodo si avvalgono della rete peritale già utilizzata e valutata dall’assicuratore, e di una rete di artigiani riparatori scelta, conosciuta, sperimentata dal gestore medesimo. In tal modo il riparatore, allertato dall’Assicurato tramite centrale operativa, interverrebbe immediatamente, con estrema soddisfazione dell’Assicurato, ma unitamente al Perito. Si realizzerebbe così la verifica dell’operatività della garanzia, delle eventuali responsabilità di terzi nella produzione dell’evento, della insufficienza delle somme assicurate. La riparazione avverrebbe poi con l’applicazione di costi senza dubbio inferiori a quelli richiesti dagli artigiani chiamati dall’Assicurato. Il problema che ostacola il risultato è quello di riuscire a canalizzare grandi numeri di sinistri nella nuova procedura, per ottenere dati obiettivamente valutabili. L’assicuratore dovrà allora coinvolgere l’Assicurato (Amministratore del Condominio, condomino proprietario) contrattualizzando la possibilità di integrazione delle modalità di liquidazione dei danni, proponendo il metodo con l’offerta anche di incentivi di sconto sul premio di polizza.
A cura di: Alberto De Luca
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