Di Cesare Biscozzi
Non so quanti siano i periti che verificando un contratto assicurativo di una garanzia Furto, si pongano il dubbio se stanno valutando un sinistro di un danno avvenuto in un “singolo rischio”. Ritengo che oggi, nemmeno gli assuntori di Compagnia si pongano il problema di valutare se il rischio da assicurare sia posto in un singolo rischio oppure in più corpi di fabbrica separati tra loro, ovvero sia stato derogato il singolo rischio apportando le normali cautele per assicurare questa tipologia di rischio.
Il concetto assicurativo, nel ramo Furto, di rischio singolo è:
“Il complesso di cose da assicurare soggette alla stessa tariffa e contenute in uno stesso locale o più locali comunicanti. Le cose contenute in locali non comunicanti fra loro ( anche se contigui ), o diversamente ubicati costituiscono invece dei rischi separati, ciascuno dei quali deve essere considerato come rischio a sé stante.”
L’esigenza per l’assicuratore di ottenere la massima omogeneità qualitativa dei rischi ha portato necessariamente alla categoria dei rischi, raggruppando questi ultimi secondo i loro comuni fattori oggettivi, ed assoggettandoli ad una medesima disciplina assuntiva.
Nell’ambito di ogni categoria poi si distinguono le cose che, presentando il medesimo grado di pericolosità ed essendo riposte nello stesso luogo, possono essere colpite dal medesimo evento e sono quindi da valutarsi, agli effetti del calcolo del premio, allo stesso modo, costituendo pertanto un unico rischio.
Per quanto concerne l’assicurazione contro il furto, il complesso di cose mobili contenute in ogni singolo locale non comunicante con altri costituisce rischio separato, anche se tali cose sono della stessa natura di quelle esistenti in altri locali contigui o non, ed appartenenti allo stesso assicurato.
Rischio separato Locali intercomunicanti
Le circostanze che determinano quindi il singolo rischio, sono l’ubicazione delle cose, che espone un unico evento dannoso, e la comune natura o comune grado di “appetibilità” delle cose stesse, che le equipara al pericolo della sottrazione.
Nel caso di coesistenza in un unico locale o di locali intercomunicanti di cose di diversa natura o di diverso grado di pericolosità, é ovvio che quelle di specie più pericolosa influiscono sul grado di “appetibilità” delle altre; da ciò il principio per cui a tutte le cose coesistenti viene applicato un tasso previsto per quelle più pericolose.
Questi è ancor più evidente quando la copertura assicurativa prevede la forma del “primo rischio assoluto” dove l’Assicurato ritiene improbabile l’asportazione totale delle cose da assicurare ed esprime un capitale pari al massimo danno che prevede di subire.
L’Assicuratore si troverebbe a percepire il premio relativo ad un solo rischio, capitale assicurato, ma esposto ad una frequenza di danno moltiplicata per quanti sono il numero dei locali separati, con il conseguente sbilanciamento del Ramo nel rapporto Sinistri/premi.
Pertanto nel caso di più ubicazioni da assicurare il calcolo del premio deve tener conto della aumentata frequenza del rischio e, di conseguenza, di un eventuale aumento dei sinistri, in considerazione del maggior numero delle ubicazioni che sto assicurando.
L’assunzione di un rischio furto si basa quindi sul fatto che le cose assicurate siano poste in un unico locale od in locali fra loro comunicanti.
Difatti tutte le polizze a rischi nominati riportano nell’oggetto dell’assicurazione “…a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse”, quindi il “Locale” non il “Fabbricato”.
Mentre le polizze “All Risks” riportano l’estensione …Relativamente ai danni di furto la Società ne risponde a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate”. L’intenzione è quella di assicurare i beni riposti in un unico locale o locali intercomunicanti.
In ogni caso si riporta o si descrive “il locale o nei locali” quindi risulta chiara l’intenzione di assicurare il “singolo rischio”
A conforto di quanto espresso si riporta integralmente la scheda delle Note Tecniche dell’Handbook Furto, edito in Ania a metà degli anni ’90 relativa al singolo rischio:
Anni fa alcune Compagnie, mutuando il sistema di quotazione della Block Policy per i gioiellieri, misero a punto un metodo di calcolo per assicurare con un unico capitale, massimo indennizzo per anno e per sinistro, e dei sottolimiti per le ubicazioni separate. Il sistema di calcolo teneva conto del numero di ubicazioni diverse, quindi dell’aumentata frequenza di rischio. La tassazione prevedeva un correttivo nel calcolo per far sì che di il premio richiesto risultasse equilibrato nella sua applicazione. Nessuno, a mia conoscenza, oggi attua questa formulazione tariffaria. Anzi in fase assuntiva, sempre più spesso vengono poste richieste inammissibili riguardanti la pretesa di assicurare a primo rischio assoluto un capitale unico, come massimo di risarcimento, a fronte di un numero ennesimo di ubicazioni.
Che problema può creare in fase di perizia assicurativa il fatto di verificare che l’attività si svolge in più corpi di fabbricato non comunicanti tra di loro? Se analizziamo le Condizioni Generali di Assicurazione ci si trova di fronte all’art. “Aggravamento di rischio” e a quello delle “Dichiarazioni inesatte o reticenti” attenzione poiché entrambe gli articoli prevedono la decadenza dal contratto, quindi la non indennizzabilità dello stesso, se i patti contrattuali non sono rispettati.
Considerato che tra i punti del mandato peritale vi è anche la “…verifica sulla esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;” Capite bene che è importante che il contratto riporti chiaramente se l’attività si svolge in un unico corpo di fabbrica intercomunicante oppure in più corpi separati. E se di questa situazione sia preso atto in polizza.
Se prendiamo ad esempio un semplice rischio civile, ove vi siano assicurati beni nelle pertinenze, significa che derogo al singolo rischio, limitando la portata della garanzia, alla cantina, al box o altri locali di ripostiglio purché nell’area del fabbricato stesso.
Ma se ad esempio il box, o altro locale, fosse posto in una strada adiacente ma non facente parte nella medesima ubicazione, devo prendere atto che il rischio è separato, applicando eventualmente un aumento di premio. Se non prendo atto della diversa ubicazione di rischio della pertinenza i beni ivi riposti non sono in garanzia.
Verosimilmente se mi trovo in una villa plurifamiliare elevata a due piani, con accesso comune e i locali che assicuro si trovano al primo piano il danno che andrò a liquidare sarà solo quello relativo ai beni riposti nel locale al primo piano. Se vi fossero danni ai locali al piano terra non rientrano in copertura a meno che la polizza non vi sia una estensione che comprenda anche tali locali.
Analogamente per un rischio azienda, dove le attività produttive, lavorative o di deposito si svolgono in più corpi di fabbrica. Se l’attività è in un’unica area recintata dovrò prevedere la deroga al singolo rischio e quindi indicare un unico capitale assicurato che varrà per tutto il complesso ovunque avvenga il sinistro. Nel caso in cui questa esplicitazione non venga fatta e i corpi di fabbrica non fossero intercomunicanti tra di loro avrei delle difficoltà nella liquidazione, in quanto non avrei dei dati certi su quale era l’intenzione dell’assicuratore e quale tra i rischi esistenti quello al quale era stata data la copertura.
Deroga al singolo rischio Rischio separato
L’intenzione di queste note tecniche è quella di capire le problematiche che il Perito deve affrontare quotidianamente durante la trattazione di un sinistro. Poiché troppe volte capita di dover liquidare dei sinistri che prevedono delle carenze a livello di Condizioni di Polizza che ne impediscono la trattazione e la liquidazione come le Compagnie ritengono sia nel normale svolgimento della nostra attività.
Non tenendo conto che a volte i contratti ai quali ci riferiamo si prestano ad interpretazioni che non sempre consentono di liquidare un sinistro in maniera lineare. E purtroppo creano quello che in termini assicurativi viene definito “contenzioso”, evento inviso dalle Compagnie, le quali ritengono che i loro contratti siano inattaccabili e che per come sono estesi possano pagare ogni danno.
Purtroppo delle problematiche che emergono in sede di sinistro non sempre l’ufficio sinistri informa l’ufficio assunzioni, per far si che quest’ultimo possa portare gli opportuni correttivi per evitare future situazioni analoghe.
Elimino il contenzioso se faccio operare bene il perito incaricato della valutazione dei danni, editando contratti chiari senza appigli con condizioni aperte. Solo così al perito incaricato non verranno i mille dubbi che emergono ogni qualvolta si trova di fronte ad un contratto non valutato o assunto bene. Una frase importante riportata nei contratti Furto è “in quanto non sia diversamente convenuto”, cerchiamo di prevedere prima le problematiche sul cosa vogliamo assicurare e su cosa vogliamo pagare. Solo così vi saranno Contratti che eviteranno discussioni e dilungamenti sulla loro trattazione.
Anche in questo momento so benissimo di non avere la verità in tasca, ma ritengo che sempre più vi sia sinergia tra chi liquida e chi assume, potremmo eliminare i cosi detti “contenziosi .
Spero che queste note vengano apprezzate anche dalle Compagnie in quanto lo scopo è di riportare quella cultura tecnica nel ramo furto che da troppi anni è stata dimenticata.
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