di Cesare Biscozzi

Durante una discussione in ufficio, per la definizione di un sinistro Furto, sono emerse tra i colleghi periti alcune posizioni contrastanti in merito alla liquidazione del danno. In particolare la discussione verteva sull’applicazione della seguente clausola:

“Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato:

Qualora il furto o la rapina delle cose assicurate nella ubicazione sotto indicata siano commessi utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al <% di scoperto> dell’indennizzo stesso.

Se detto importo è operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, la detrazione totale sarà pari al <% di detrazione totale> dell’indennizzo, fermo restando il minimo eventualmente previsto; invece, in concomitanza con un importo di franchigia, ferma la percentuale del <% di scoperto>, quest’ultimo importo verrà considerato minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. “Assicurazione presso diversi Assicuratori”, senza tenere conto del suddetto importo che verrà detratta successivamente dall’indennizzo così calcolato.”

Facciamo un po’ di storia, la clausola in questione venne “studiata ad hoc” a metà degli anni ’70, in quanto all’epoca vi furono parecchi sinistri dove per l’asportazione della merce venivano usati veicoli di proprietà della Ditta assicurata, parcheggiati all’interno dell’insediamento. Il problema che si veniva a creare era riguardo alla presenza stessa dei mezzi di proprietà con il marchio dell’azienda, provvisti al massimo di coperture di responsabilità così come richiesto dalla legge 990 sull’obbligatorietà da poco entrata in vigore, usati per agevolare il furto. Il danno veniva pagato interamente, compresi gli automezzi di proprietà rubati, perché usati per la sottrazione dei beni, se previsti nella voce “merci” tra le cose assicurate.

Premesso che ai tempi le coperture furto escludevano in toto “le merci all’aperto”, questo fatto creò non pochi problemi per la liquidazione dei sinistri, ogni volta si rischiava di creare un contenzioso con gli assicurati in virtù di dinamiche di sinistro poco chiare, come l’incapacità di determinare in sede di sopralluogo se il mezzo fosse stato già preventivamente caricato dalla Ditta o se effettivamente fosse stato utilizzato dai ladri ai fini del furto. La soluzione si trovò con una clausola, volutamente generica, che prevedeva uno scoperto sostanziale nel caso il furto fosse avvenuto usando autoveicoli di proprietà della Ditta assicurata, poiché è abbastanza chiaro che se viene commesso un furto con un mezzo generico, o con loghi o marchi diversi, qualcuno potrebbe insospettirsi ma se invece viene usato un furgone con il marchio di quella determinata Ditta, anche in orari diversi da quelli normali di lavoro, difficilmente verrà identifica come un’azione criminale.

La volontà espressa era di chiarire l’applicazione o meno dello scoperto del 25%, affermando che se il furto avviene per mezzo di autoveicoli presenti “sia nei locali che nell’area della Ditta” assicurata applico uno scoperto del 25%, ma viceversa se i ladri entrano con mezzi propri per caricare le merci e poi utilizzano dei mezzi presenti, tipo muletti o altri elevatori, per agevolare il furto non si applica nessuno scoperto. In pratica lo spirito della clausola era relativo esclusivamente all’asportazione dei beni e non all’utilizzo dei mezzi della ditta.

Ai tempi era in voga un esempio per spiegare questo concetto: ‘Dei ladri entrano in una ditta di carpenteria metallica, superano i mezzi di chiusura esterni usando i propri attrezzi da scasso e, una volta penetrati nell’insediamento, tentano di scassare una cassaforte utilizzando alcuni flessibili presenti nei locali’. Certo il furto risulta agevolato da utensili come le mole a disco, ma le stesse sono presenti e necessarie per la lavorazione industriale oggetto dell’attività!

Se da una parte è una clausola che sfrutta i dubbi relativi a fatti che non possono essere confermati, dall’altra è un’agevolazione che risponde agli andamenti del mercato assicurativo. Comprendere ciò che è scritto, e perché viene scritto, è uno degli aspetti più importanti del nostro lavoro, anche da un punto di vista economico.

Come più volte ho avuto modo di scrivere su questa rivista nel campo assicurativo, tutto è opinabile, il problema che però si pone ultimamente è la scarsa conoscenza delle motivazioni che hanno portato alla scrittura di alcuni testi o condizioni considerati come dei “pilastri” assuntivi. In più, come sempre accade nella riscrittura di nuovi testi di Polizza, qualcosa si perde o non si riporta perché reputato “non essenziale”, finendo invece con lo stravolgere tutto il senso di quanto si è scritto e così, una volta che il furto è stato perpetrato, nascono dei dubbi interpretativi che per periti o liquidatori giovani, o alle prime armi, creano non pochi problemi.

Ciò che mi sento di dare come consiglio è di leggere sempre attentamente i testi di polizza senza dare mai nulla per scontato, perché solo in questo modo si può comprendere davvero quello che effettivamente era l’intendimento dell’estensore della Polizza.