di Cesare Biscozzi
Durante un sopralluogo a seguito di un sinistro, un perito dello studio si è imbattuto in un furto di beni posti in una cassaforte. Nello specifico i ladri avevano asportato completamente il mezzo forte caricandolo su di un furgone.
La dinamica dell’evento è stata ricostruita grazie al filmato registrato dalle telecamere di sicurezza poste nell’insediamento, che facevano parte del sistema di allarme antifurto. Nel filmato si vedevano tre malviventi che trascinavano il mezzo forte e poi con estrema facilità lo ribaltavano su di un furgone.
Analizzando a priori la Polizza, con la richiesta che i beni assicurati fossero posti in una cassaforte di grado “B” Ania, al perito è sorto un dubbio relativamente allo spostamento di un mezzo forte che dovrebbe avere un peso minimo di 700 kg. Il contratto però, come spesso avviene, pur riportando tale richiesta specifica non riportava alcuna descrizione o definizione accurata sul mezzo forte a cui si riferiva.
La Compagnia aveva richiesto una cassaforte di un grado medio in base ai beni che in essa andavano contenuti, ma la ditta non aveva nessun documento attestante il grado effettivo della cassaforte in questione. Unico dato oggettivo era l’ombra segnata sul muro dal mezzo forte, che permetteva di stabilirne le dimensioni, e il filmato che ne dava un’idea sommaria. A questo punto il perito si è fatto consegnare la chiave, verbalizzando il prelievo e ponendola sotto sigilli, un ulteriore elemento significativo per risalire al tipo di cassaforte.
La difficoltà quindi era di determinare se effettivamente il mezzo di custodia trafugato fosse una cassaforte di grado “B”, come richiesto dalla polizza, e di conseguenza se il danno si potesse mettere ad indennizzo.
Per capire come si è proceduto riporto di seguito le caratteristiche del mezzo forte richiesto:
Cassaforte di grado B
A) Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiale rigidamente ancorati fra di loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello almeno su tutta la superficie del battente.
B) Movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo.
Nelle casseforti e due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati del battenti.
Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
C) Peso minimo: 700 Kg.
Analizzando questi dati si è riusciti a determinare che non si trattava di una cassaforte di grado “B” Ania, in quanto dato il peso proprio di 700 kg, oltre a quello del contenuto di 200 kg, difficilmente il mezzo forte si poteva trascinare e caricare su di un furgone con la facilità dimostrata nel filmato. Il punto essenziale però è stato il prelievo della chiave, grazie ad essa si è potuto infatti determinare il tipo di mezzo forte. Invece di una “chiave di sicurezza” a doppia mappa vera, come richiesto in questi casi, si trattava di una semplice chiave complementare (come si può vedere dalla fotografia e dalla ricostruzione sottostanti).
La fotografia inoltre lascia supporre che la chiave sia relativa ad una serratura con un solo pacchetto di lastrine e un numero di denti di trascinamento sbagliato, essendo essi sei e non sette come richiesto per una serratura di grado “B”. Si tratta quindi evidentemente di una chiave a doppia mappa complementare o coniugata. Oltre a questo, durante il sopralluogo il perito aveva verbalizzato che la chiusura del mezzo forte avveniva per mezzo della sola chiave, che effettuava più mandate e poi veniva estratta, quindi in grado di movimentare un solo pacco di lastrine e non due, una sopra ed una sotto come usualmente avviene in una serratura di sicurezza a doppia mappa autentica, che dopo aver compiuto mezzo giro rimane impegnata nella serratura e non si può estrarre fintanto che non vengono espansi i catenacci.
In conclusione si è provveduto a stilare una interlocutoria alla Compagnia, riportante tutte le discordanze riscontrate in sede di sopralluogo, affinché il liquidatore potesse decidere al meglio se il sinistro sulla scorta delle informazioni ricevute potesse essere posto in liquidazione o meno.
A questo punto, come al solito, si pone un problema: perché riportare sui contratti richieste specifiche di mezzi forti senza poi indicarne le relative caratteristiche costruttive, chiedendo però ai periti di verificare l’esattezza e la correttezza di quanto riportato in polizza?
Come sempre riscontro in questi casi superficialità e scarsa conoscenza, si continua a sfruttare “vecchie” indicazioni senza conoscerne a fondo la materia. Si ritiene che sia sufficiente fare riferimento ad una Norma per aver chiarito tutto, senza però riportare alcuna definizione o avere ben chiaro cosa si è richiesto a tale scopo. Qualcuno forse ritiene che esista ancora la “vecchia tariffa Ania”, un sistema a cui gli assicuratori facevano riferimento per semplificare il proprio lavoro grazie ad un insieme di “informazioni utili”, abolita dall’avvento delle Norme sull’antitrust del 29 luglio 2004 che abrogavano tutti i documenti emessi da Ania sino a tale data.
Poiché quando ho iniziato a collaborare con la rivista Osservatorio Online mi sono posto l’obiettivo “di proporre una serie di approfondimenti inerenti l’ambito assicurativo in grado di fornire i mezzi e gli strumenti per cercare di comprendere meglio gli aspetti tecnici relativi ai rami Furto e Incendio”, ritengo utile riportare alcune considerazioni per meglio comprendere cosa si intende per mezzo forte.
Come definizione per mezzi di custodia o mezzi forti, potremmo indicare tutti quei “mobili” con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, ma la stessa definizione risulterebbe «generica» in un contratto assicurativo che magari prevede delle somme ingenti riposte in detti Mezzi.
Nel passato in Italia le “casseforti” sono state regolamentate da una normativa redatta dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che classificava questi prodotti sulla base di una descrizione delle caratteristiche costruttive (spessori delle corazzature, materiali impiegati, peso, tipo di sistema di chiusura, …). Le casseforti e le porte corazzate venivano così raggruppate in tre gradi “assicurativi” (A, B e C) cui corrispondevano parametri di valorizzazione tariffaria (Tasso e somma massima assicurabile).
Nella indicazione di ciascun Mezzo Forte, relativamente alla Normativa Ania, si è tenuto conto del peso dei materiali con cui è costruito il mezzo e la sua resistenza ai mezzi meccanici o termici. Inoltre la sua valorizzazione in termini di sicurezza è data anche dai sistemi di bloccaggio e chiusura. Analogamente il concetto vale per le camere di sicurezza o corazzate, dove ovviamente la costruzione del mezzo è fatta in situ con cementi e corazzature specifiche per l’utilizzo a cui sono predisposte.
Fino agli anni ‘70 le casseforti si distinguevano a seconda dell’anno di costruzione o dal loro peso. Essendoci in commercio numerosi modelli e varietà di mezzi forti e materiali impiegati per la loro costruzione, diventava impensabile definire uno standard di cassaforte per un operatore assicurativo. Nel 1976 venne introdotta la Norma Ania formulata in concerto con i costruttori di casseforti dove venivano indicati i vari modelli per lettera alfabetica relativamente al loro grado di sicurezza e il massimo assicurabile per ciascun mezzo.
Apposita commissione in ANIA, incaricata dalla Sezione Tecnica, valutava in base ai capitolati di progettazione di ciascun Mezzo Forte la sua rispondenza ai criteri emanati dalla Norma vigente. Dal 1997, a seguito della pubblicazione della Nuova Normativa Europea 1143-1, i mezzi forti, essendo testati oggettivamente, vengono certificati da laboratori di prova presenti nel territorio della Comunità Europea. Le Associazioni di: costruttori di casseforti (al tempo CIC, ora ACICA – Associazione Costruttori Italiani Casseforti), utenti bancari (ABI – Associazione Bancaria Italiana) e assicuratori (ANIA), diedero vita ad un gruppo di lavoro con l’obiettivo di studiare una nuova metodologia di classificazione dei mezzi di custodia.
Per meglio comprendere l’evoluzione che ci ha portati a definire i Mezzi di custodia in base alla nuova Norma Europea, è opportuno capire lo sviluppo che vi è stato nella determinazione dei suddetti Mezzi.
Come già detto sino al 1976 la classificazione delle casseforti si basava unicamente sul loro peso e a volte anche in base all’anno di costruzione, elemento che determinava eventuali modifiche nelle tecnologie dei materiali impiegati durante le varie epoche. Sempre durante quegli anni un’apposita commissione creatasi in ANIA, costituita da personale di Compagnia e costruttori di casseforti, emanò la Nuova Normativa Ania che determinava i Mezzi Forti secondo una ben precisa definizione stabilendone pesi e sistemi di chiusura. Ogni mezzo doveva avere precise caratteristiche e un punzone o un’etichetta ne dichiarava il grado.
Tra il 1982 e il 1993, anche a seguito di sinistri particolarmente significativi, si ritenne che il metodo adottato non rispondesse alle esigenze degli Assicuratori nel definire i Mezzi Forti. Si era nel frattempo costituita una Commissione a carattere Europeo dove partecipavano tecnici di Compagnie e costruttori di casseforti per determinare un nuovo metodo di classificazione dei mezzi forti. Nel 1994 venne emanato il progetto di Norma, poi pubblicato nel 1997 diventando Norma UNI-EN 1143-1 – “Mezzi di custodia requisiti, classificazione e metodi di prova per la resistenza all’effrazione, casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate“, che prevede 14 gradi crescenti di resistenza dei mezzi forti. In pratica questa norma stabilisce un criterio di valutazione sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive e di prove effettuate sul manufatto, i cui risultati sommati tra loro formavano il coefficiente di sicurezza passiva del prodotto. Ponendo comunque che gli attacchi siano condotti da operatori addestrati e guidati da un team leader, con l’uso di utensili scelti in un preciso elenco.
La norma UNI EN 1143-1 classifica i mezzi di custodia in 14 gradi crescenti di resistenza, partendo dal grado 0 e arrivando al grado XIII, attraverso prove di attacco eseguite da operatori dotati di attrezzi standard, con l’obiettivo di misurare la resistenza alla perforazione o all’apertura forzata del mezzo di custodia.
Le due prove fondamentali sono definite come:
– accesso parziale,
– accesso totale.
La prova di accesso parziale consiste nell’eseguire, dopo aver esaminato i disegni costruttivi del prodotto, un’apertura di dimensioni tali da poter essere attraversata da blocchi di prova che simulano il passo di mano.
Si considera invece accesso totale:
– la rimozione di una cassaforte da parete dal suo alloggiamento;
– l’asportazione totale del battente del mezzo corazzato;
– l’apertura di un battente per un’ampiezza di 300 mm su almeno l’80% dell’altezza interna del mezzo corazzato.
In Italia la convinzione della necessità di obiettività e ripetibilità delle prove, non sufficientemente garantite dalle modalità previste dalla norma UNI-EN 1143-1 che impiega degli operatori umani per l’esecuzione delle verifiche, ha portato all’adozione, accanto alle prove di accesso parziale e totale, di due ulteriori test in grado di fornire risultati completamente oggettivi e ripetibili.
La prova di perforazione meccanica viene condotta con un maglio ed un penetratore, mentre la prova di perforazione termica viene condotta con l’impiego di un cannello ossiacetilenico mosso mediante un programma totalmente automatico.
Spero anche questa volta di essere stato in grado di suscitare interesse per l’argomento trattato, ricordando a chi volesse approfondire la tematica e prendere visione delle nuove metodologie e delle Norme di riferimento, di visitare il sito: http://www.prevenzioneania.it/ digitando “mezzi di custodia” sulla casella di ricerca per entrare nelle varie schede di consultazione.
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