Da questo numero di febbraio abbiamo deciso di avviare la nuova rubrica “Come eravamo” con la quale si intende riproporre ogni mese vecchi articoli pubblicati sull’ Osservatorio Assit cartaceo che vanta venti anni di storia. Ogni nuova pubblicazione verrà accompagnata da un breve commento per il confronto ai tempi attuali. Per questo mese, visto l’articolo relativo ai ponteggi scritto dall’avv. Francesco Rolle, ci pareva interessante abbinare quanto pubblicato sul numero 15, anno 2000, dell’Osservatorio per analogia di argomento. L’articolo era stato scritto dal dott. Alberto Bianchi, attuale vicepresidente di Assit e seppur trascorsi 15 anni risulta ancora di attualità. Bianchi espone nel dettaglio tutte le attività che il perito deve approntare per il miglior esplicamento del mandato peritale. Non sono poche le attività ipotizzate e con il necessario distinguo da caso a caso, sicuramente doverose allora quanto oggi. Tuttavia nel duemila i ritmi di lavoro erano ancora sostenibili e la frenesia per i tempi da rispettare risultava ancora lontana. Anche i compensi erano differenti. Oggi, ci chiediamo se tante attività tecnicamente condivisibili, siano ancora attuabili per i sinistri denominati di massa? Lasciamo a voi lettori rispondere e sviluppare l’interrogativo!
FURTO MEDIANTE PONTEGGI – LINEE GUIDA PER GLI ACCERTAMENTI
Negli ultimi anni, il mercato immobiliare italiano ha vissuto un momento particolarmente felice.
Fra i molti elementi che hanno caratterizzato tale momento vi sono sicuramente:
– il notevole incremento delle quotazioni immobiliari nei centri storici delle città, in particolar modo per immobili di qualità e ben conservati;
– l’intensa attività di recupero dei sottotetti, agevolata da alcuni provvedimenti legislativi.
Questi due fattori hanno comportato un notevole incremento degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, che sono quindi spesso effettuati su immobili occupati.
Si tratta di interventi edili caratterizzati spesso dall’impiego prolungato di ponteggi di facciata, attraverso i quali è agevole per eventuali malintenzionati raggiungere le finestre di unità immobiliari ubicate ai piani alti di edifici, altrimenti accessibili esclusivamente attraverso gli accessi dai vani scale, normalmente protetti da robusti portoncini blindati.
A seguito di questa intensa attività edilizia, abbiamo quindi riscontrato un elevato numero di denunce di sinistro su polizze di RC Generale di imprese edili, per furto perpetrato attraverso ponteggi; i relativi accertamenti demandati ai periti presentano alcune caratteristiche peculiari su cui vogliamo soffermarci.
Si tratta in molti casi della sola fattispecie furto contemplata dalle normali polizze di RC generale, che molti testi contrattuali prevedono come condizione aggiuntiva da sottoscrivere in deroga alla esclusione generale dei danni da furto.
Riporta uno dei testi più diffusi della condizione: “A parziale deroga dell’Art. … delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione vale per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l’azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del …% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € … per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni a cose e comunque col massimo indennizzo di € …per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo di assicurazione”.
Pur esistendo anche diverse formulazioni del testo di polizza, le condizioni contrattuali da me esaminate riportano solitamente limiti di indennizzo piuttosto contenuti se rapportati ai massimali in uso per le imprese edili, tipicamente € 50.000,00 o € 100.000,00.
La scelta degli Assicuratori di concedere la garanzia, limitando l’esborso per sinistro e per anno assicurativo entro precisi limiti, deriva presumibilmente dal fatto che si tratta di sinistri difficilmente controllabili nella loro magnitudo.
E’ infatti piuttosto frequente imbattersi in richieste di risarcimento di elevato importo, che destano a volta perplessità.
Un altro motivo di prudenza da parte degli Assicuratori è, a mio parere, la complessità ed incertezza della fattispecie sotto il profilo della responsabilità; ho riscontrato in merito opinioni diverse tra le varie Mandanti in dipendenza anche della notevole varietà dei casi.
Il giudizio sulla responsabilità del sinistro deve valutare l’operato dell’Assicurato alla luce non solo dell’art. 2043 c.c. – risarcimento per fatto illecito – ma anche dell’art. 2051 – danno cagionato da cose in custodia.
In tema di responsabilità civile, il compito di esprimere il giudizio sulla risarcibilità del danno spetta alle Mandanti a cui noi periti dobbiamo però fornire tutti gli elementi utili per trarre corrette e motivate decisioni.
Al fine di poter fornire un quadro completo delle circostanze che possono condurre ad un motivato giudizio sulla responsabilità, ritengo corretto seguire alcune linee giuda negli accertamenti.
Si tratta di uno schema minimale che dovrà essere integrato da ulteriori approfondimenti in casi particolari; questi ultimi possono essere molti e differenti tra loro (si pensi ad esempio che nel sinistro, possono essere coinvolti, a vario titolo, l’Appaltatore, il subappaltatore, le Società di noleggio, le Società che installano gli impianti antifurto, il Direttore dei lavori, il condominio, ecc.).
La particolarità del sinistro, la sensibilità e l’esperienza del perito suggeriranno il tipo ed il livello di approfondimento degli accertamenti che dovranno essere svolti aggiuntivamente nei singoli casi.
Il sopralluogo
Fondamentale in ogni genere di sinistro, il sopralluogo nei casi di furti mediante ponteggi, deve essere principalmente finalizzato all’osservazione delle caratteristiche con cui questi sono realizzati, ed alla raccolta di informazioni sulle modalità di accadimento.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’esistenza di recinzioni e steccati ed alla possibilità di accedere all’area in cui è collocata la struttura.
Dovrà essere accertata anche la possibilità di osservare dall’esterno l’eventuale presenza di persone sul ponteggio. Dovranno perciò essere osservati ed annotati l’esistenza di impianto di illuminazione, di teli o cartelloni pubblicitari che impediscono la visuale dall’esterno.
Altra verifica fondamentale è quella degli accessi ai piani di lavoro; in particolare, dovrà essere verificata la possibilità di accedere al ponteggio da spazi di uso comune dell’edificio, quali dei vani scala, ecc.; dovranno essere annotate eventuali misure prese per evitare l’accesso degli spazi comuni (chiusura con assi, inferriate provvisorie, ecc.).
Gli accertamenti dovranno poi riguardare gli impianti d’allarme eventualmente installati a protezione del ponteggio.
Dovranno perciò essere osservati ed annotati il tipo di sensori (barriere ad infrarosso o similari, altri sensori di qualsiasi genere), il loro posizionamento e funzionamento, le eventuali manomissioni.
E’ utile ricordare che solitamente le barriere vengono collocate al primo o secondo piano ed all’ultimo del ponteggio; dovrà però essere verificato se gli eventuali accessi intermedi dei vani scale sono adeguatamente protetti da sensori.
Attraverso le testimonianze di condomini, custodi condominiali e dipendenti delle imprese operanti in cantiere, si dovranno accertare le modalità di inserimento / spegnimento (azionamento manuale da parte degli operai dell’Impresa o accensione / spegnimento automatizzati), gli orari di funzionamento dell’impianto, da confrontare con gli orari di presenza di persone in cantiere.
Le testimonianze delle persone che risiedono all’interno del fabbricato e di chi lavora in cantiere, saranno tanto più importanti nei casi, e non sono infrequenti, in cui il sopralluogo viene effettuato quando il ponteggio o l’impalcatura sono già stati rimossi; in quest’ipotesi, attraverso le testimonianze si dovrà cercare di approfondire anche le caratteristiche costruttive del ponteggio, la visibilità, l’accessibilità, ecc…
Ritengo utile, almeno per i danni di importo rilevante, che le dichiarazioni raccolte, in particolar modo dei derubati, vengano riportate in appositi verbali, per poter essere confrontate con la documentazione che verrà successivamente raccolta presso gli uffici dell’impresa.
La verbalizzazione delle interviste ai derubati, dovrà anche indicare se il furto è avvenuto in presenza o in assenza di persone all’interno dei locali, quanto è durata l’eventuale assenza degli occupanti dell’abitazioni, l’esistenza di eventuali coperture assicurative contro il rischio di furto, nonché altre circostanze di rilievo, appurate in occasione del sopralluogo.
Il sopralluogo permetterà di accertare anche le caratteristiche dei mezzi di chiusura dell’appartamento, l’esistenza di aperture non protette o di percorsi alternativi compiuti dai ladri (si pensi agli attici raggiungibili dai tetti degli edifici adiacenti).
Dovrà essere accertato se le impalcature consentono di chiudere le persiane o gli antoni delle finestre e porte – finestra, e se gli occupanti dell’appartamento lo hanno fatto.
Le eventuali tracce di effrazione sui mezzi di protezione e chiusura dovranno essere attentamente osservate e fotografate.
Dovrà essere accertata e verbalizzata la presenza di impianti di allarme interni agli appartamenti, il loro funzionamento, le eventuali manomissioni ed entrate in funzione; sarà necessario approfondire i motivi del mancato funzionamento o mancato inserimento ed acquisire, se possibile, il listato degli eventi scaricato dalla memoria dell’impianto o della centrale di eventuali istituti di Vigilanza ad esso collegati.
Altro punto fondamentale del sopralluogo è la constatazione del contesto socio – economico delle persone che lamentano di aver subito un danno da furto, attraverso l’osservazione dei locali, della zona in cui è inserito il fabbricato e accertando, se possibile, la professione degli occupanti ed eventuali interessi o passioni specifici (ad esempio collezionismo di oggetti d’arte, orologi d’epoca, ecc.).
Questi accertamenti permetteranno di esprimere un primo giudizio sull’attendibilità dell’elencazione degli oggetti rubati che viene riportata nella denuncia alle Autorità.
Particolare importanza ha la rappresentazione fotografica dei luoghi; (si pensi all’utilità che a distanza di anni potrebbe avere nel caso venisse disposta una CTU); non sarà sufficiente fotografare le tracce di effrazione, ma si dovranno anche eseguire panoramiche del ponteggio e del fabbricato, così da poter dimostrare facilmente le eventuali possibilità di accesso alternativo all’appartamento in cui è stato denunciato il furto.
Ulteriori immagini fotografiche scattate all’interno dei locali potranno documentare non solo i guasti eventualmente arrecati dai ladri, ma anche il tipo di abitazione e la qualità degli oggetti contenuti all’interno dei locali.
Sarà poi utile scattare fotografie ai cartelli di cantiere riportanti le imprese operanti in appalto e subappalto, i professionisti tecnici cui è affidata la progettazione e la gestione del cantiere, il nome del Committente.
Altri cartelli spesso presenti in cantiere sono quelli che riportano i nomi dell’impresa che noleggia il ponteggio e / o quello dell’installatore dell’impianto d’allarme; sarà utile fotografare anche questi.
Verifiche presso l’impresa
Successivamente al sopralluogo, dovranno essere verificati presso l’impresa appaltatrice i documenti contrattuali e pre-contrattuali inerenti al cantiere, acquisendone copia.
Le consuete verifiche dei contratti d’appalto e capitolati, dovranno essere rivolte oltre che ai nominativi delle parti, e dei rapporti giuridici tra essi esistenti (committente – appaltatore – subappaltatore) all’esame degli impegni contrattuali assunti in relazione alla sicurezza del ponteggio (illuminazione, allarme, ecc.).
Se esistente, dovrà essere acquisita la documentazione pre-contrattuale costituita dalle offerte presentate alla Committenza; accade frequentemente che i Committenti, per ridurre i costi, rifiutino ad esempio di illuminare o proteggere con antifurto le impalcature, come invece proposto dall’Impresa.
Ulteriori elementi da approfondire presso l’Impresa sono l’esistenza di un direttore dei lavori, nonché di eventuali ordini di servizio, note o richiami scritti, inerenti alle misure di sicurezza in cantiere.
Come è noto, è sempre assai difficile acquisire copia del giornale dei lavori, ma anche questo potrà essere utile per accertare la presenza di persone (e quali) in cantiere.
La presenza di personale in cantiere potrà altresì essere accertata verbalizzando le dichiarazioni dei responsabili dell’impresa.
Si tratta di un accertamento di particolare importanza, in quanto molto spesso i furti avvengono durante temporanee interruzioni dei lavori. La circostanza è frequente soprattutto in presenza di impianti di allarme programmati settimanalmente (ad esempio con spegnimento automatico dal lunedì al venerdì nei normali orari lavorativi ed inserimento automatico nel week end); i furti vengono portati a termine in occasione di festività infrasettimanali o in giorni in cui i lavori vengono interrotti per le avverse condizioni metereologiche, agevolati dal fatto che l’impresa dimentica di allertare la ditta che ha installato l’allarme e ne gestisce il funzionamento.
Presso l’impresa dovranno essere verificati anche i contratti di subappalto, gli ordini, i contratti e/o le fatture (inerenti al noleggio del ponteggio, l’installazione degli antifurti, l’illuminazione, confrontando gli impegni assunti con la Committenza con le specifiche fornite a subappaltatori ed installatori).
Utile per determinare anche l’ora e la durata dei furti, è l’acquisizione del listato degli eventi registrati dall’antifurto. Nel caso di collegamento ad Istituto di Vigilanza dovranno essere verificati i tempi di intervento dello stesso.
Gli accertamenti svolti presso l’Impresa, dovranno essere indirizzati in sostanza alla disamina degli impegni contrattuali tra le parti, alla loro osservanza, ed alla verifica delle presenze di diverse ditte o soggetti in cantiere: si pensi alle diverse ipotesi che un furto sia avvenuto mentre sul ponteggio si trovavano gli operai dell’appaltatore o quella in cui un analogo furto sia avvenuto mediante l’impiego di ponteggi eretti dalla stessa impresa mentre stavano lavorando sullo stesso ponteggio fabbri cui la Committenza aveva commissionato direttamente l’esecuzione di altre opere.
Quantificazione dei danni
E’ l’aspetto più agevole per il perito R.E., abituato ad effettuare analoga operazione per sinistri aperti su polizze furto.
La raccolta della documentazione comprovante il danno e la relativa valorizzazione, dovrà essere effettuata analogamente a quanto fatto d’abitudine per i sinistri furto tradizionali; non occorrono particolari indicazioni in merito, ritengo opportuno solo ricordare che nel caso di giudizio civile, alle testimonianze ed alle dichiarazioni postume di venditori (orafi, pellicciai, ecc.) viene attribuita solitamente una valenza diversa da quella con cui vengono accolte dai periti e liquidatori del ramo furto.
Ritengo altresì fondamentale vagliare le documentazioni e le testimonianze fornite dal danneggiato alla luce dell’osservazione del contesto socio – economico, eseguita in primo luogo in occasione del sopralluogo ed eventualmente approfondita successivamente.
Eventuali accordi con il danneggiato o con il suo legale sull’entità del danno risarcibile, indipendentemente dalla risarcibilità del sinistro, vengono sempre graditi dalle Mandanti, eventualmente in forma non scritta.
Anche l’entità dei danni può essere un elemento di valutazione della responsabilità; la conservazione in un appartamento di oggetti di notevole valore, senza idonee misure precauzionali da parte di persone che sono al corrente dell’esistenza di ponteggi, e della possibilità che questi agevolino l’esecuzione dei furti, dovrà essere segnalata e vagliata in sede di determinazione delle responsabilità.
Se gli accertamenti saranno stati svolti scrupolosamente, sarà agevole redigere una relazione peritale che consenta ai liquidatori della Compagnia di valutare serenamente e fondatamente le responsabilità soggiacenti al sinistro e l’eventuale risarcibilità dello stesso.
Alberto Bianchi
SCHEMA TIPO PER VERIFICHE INERENTI FURTI ATTRAVERSO PONTEGGI
A. IL SOPRALLUOGO
a 1 | Caratteristiche realizzative. Recinzione – illuminazione – visibilità – accessi; | |
a 2 | Impianto di allarme: | |
a 2.1 | posizionamento sensori e loro funzionamento; | |
a 2.2 | protezione degli accessi al ponteggio e dai fabbricati; | |
a 2.3 | modalità di inserimento, spegnimento, orari; | |
a 3 | Caratteristiche di sicurezza degli appartamenti; | |
a 4 | Interviste e verbalizzazioni. |
B. VERIFICHE PRESSO L’IMPRESA
b 1 | Contratto e capitolato d’appalto; |
b 2 | Eventuale documentazione precontrattuale; |
b 3 | Direzione lavori; |
b 4 | Subappalti e/o altre ditte presenti in cantiere; |
b 5 | Inserimento, spegnimento ed altri eventi riguardanti l’impianto antifurto; |
b 6 | Eventuali interviste e verbalizzazioni. |
C. QUANTIFICAZIONE DEI DANNI
c 1 | Raccolta della documentazione; |
c 2 | Raccolta delle testimonianze. |
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