di Cesare Biscozzi.

Partendo da una problematica di interpretazione contrattuale che recentemente mi è stata sottoposta,  ritengo opportuno premettere alcune considerazioni. Questo perché il quesito in esame riguarda un contratto espresso in forma “All Risk” che – come ben sappiamo – prevede condizioni alquanto estensive.

Quando nei lontani anni ’90 furono editate le prime forme di contratto di tale genere, la mitica “All Risk Property” ANIA, la commissione incaricata della stesura del documento era formata da un gruppo di colleghi che solitamente si occupava di assunzione di rischi Industriali Incendio, in quanto l’obiettivo era quello di avere un contratto che contrastasse l’”anarchia” contrattuale dei Broker ma che allo stesso tempo fosse in linea con le loro  esigenze; soprattutto nel formulare testi di polizza che fossero coerenti con le necessità dei propri Assicurati, poiché le condizioni assicurative riportate erano a volte di dubbia interpretazione. La loro esperienza li portò a formulare una polizza diversa da quella a “Rischi Nominati” e che potesse essere estesa a tutti i danni che coinvolgono l’attività industriale. In pratica il Contratto fu concepito per assicurare tutti i danni materiali direttamente cagionati alla cosa assicurata, da qualsiasi evento e qualunque ne fosse la causa, purché non rientrasse tra quanto esplicitamente escluso.

Nella polizza “All Risk” non vi sono elenchi di garanzie da sommare, anzi non esiste nemmeno un elenco di tali garanzie perché ad essere coperti sono tutti i danni, tuttavia se l’assicuratore non volesse, per sua scelta, fornire alcune coperture nell’elenco delle esclusioni, semplicemente inserirà i rischi che non vuole coprire. Il contratto inoltre, per avere un criterio di univocità dei termini utilizzati durante la sua stesura, prevede una elencazione di Definizioni in grado di chiarire ogni dubbio in merito.

Cambiarono i parametri e con questi l’interversione dell’onere della prova, che passava quindi alla Compagnia ed al perito incaricato, nel dimostrare che quel danno non fosse in copertura, mentre sino ad allora era l’assicurato che doveva dimostrare l’origine e la validità del danno. Ed il perito doveva semplicemente valutare che gli avvenimenti e le modalità del sinistro corrispondessero a quanto dichiarato. Il contratto prevedeva altresì una estensione ai danni di Furto, limitando la garanzia ad una somma assicurata contenuta, fornita ovviamente in forma gratuita. Il tasso Incendio era praticamente omnicomprensivo per tutte le garanzie presenti nella polizza.

Essendo una stesura fatta da colleghi che avevano esperienza di Incendio, la parte furto divenne purtroppo marginale. Venivano indicate semplicemente le modalità di rottura e scasso, e poche altre limitazioni, riprese solo in parte dei contratti originali furto. Nel giro di breve tempo, alla comparsa dei primi sinistri furto, i periti si accorsero di alcune incongruenze e posero subito dei quesiti per capire se l’intendimento delle Compagnie fosse anche quello di assicurare i beni all’aperto. Seguì lo stupore e la meraviglia dei liquidatori, che risposero “Assolutamente no!”, così il problema fu immediatamente chiarito poiché la polizza riportava come estensione:

  • Relativamente ai danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto è condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che l’autore del furto si sia introdotto nel “Fabbricato” contenente le cose stesse:

violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Non equivale all’uso di chiave falsa l’uso di chiave vera anche se fraudolento;

per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

E, quale definizione di Fabbricato, fu utilizzata quella usualmente riportata dai contratti incendio:

  • Fabbricati: tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi comprese lastre di vetro e cristallo, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine, ciminiere, camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati. Sono comprese strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni;

Quindi anche tutto ciò che era all’aperto, secondo la “Definizione”, era assicurato.

Dopo alcuni incontri con l’ufficio assunzioni Furto si corse subito ai ripari e si introdusse la nuova estensione, riportando – al posto di “Fabbricato” – la locuzione “Locali” senza peraltro definirli. La modifica fu immediatamente recepita, tenendo conto che la logica delle polizze Furto fosse quella che il furto dei beni dovesse avvenire all’interno dei locali indicati in polizza e che lo stesso avvenisse tramite “rottura o scasso”:

  • considerando che la relativa definizione riporta:

furto commesso mediante rottura forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi…

A tale scopo si richiese che la polizza riportasse anche quelli che potevano essere i mezzi a protezione o di difesa del Fabbricato, attraverso una opportuna clausola relativa ai “Mezzi di chiusura” a difesa dei locali stessi. Purtroppo non tutti i contratti “All Risk” oggi riportano una clausola analoga, problematica che crea non pochi dubbi a chi deve liquidire un sinistro, in quanto anche se questi fossero non del tutto adeguati il danno verrebbe comunque indennizzato.

Fatte queste doverose premesse, torniamo all’inizio. Al quesito ricevuto. Il problema rappresentato è emerso a causa del furto di un trattore con trincia posto all’aperto di un’area cintata pertinente ad una Azienda agricola. Il perito incaricato predispose la consueta relazione riservando il sinistro, in quanto non indennizzabile secondo i parametri di Polizza. Il Broker di riferimento contestò la liquidazione affermando che l’intendimento della polizza era di assicurare tutto ciò che era nell’ambito del rischio assicurato. A questo punto il perito, per avere maggiori conferme, interpellò  anche l’ufficio assunzioni di riferimento per verificare che effettivamente le esatte indicazioni nella trattazione dell’assunzione del rischio fossero quelle dichiarate dal Broker. Si constatava che in fase di stipula del contratto non si era svolta una specifica trattativa,. Ciò che però sorprendeva il perito fu che l’assuntrice si soffermasse sulla analisi del cancello e della recinzione divelta per comprendere se i “mezzi di chiusura“ (anche se non specificati nel contratto) potessero essere a norma.

Siamo veramente al limite dell’assurdo! Le Compagnie in questi ultimi anni non sono state in grado di formare al proprio interno assuntori ed attuari capaci di formulare contratti che abbiano delle Condizioni o delle Norme chiare da non creare dubbi interpretativi. Nella realtà la conseguenza è che si richieda al perito di definire tali danni su Contratti spesso poco chiari o incerti.

Un caro amico liquidatore mi diceva che quando insorgevano dubbi interpretativi sulla liquidazione di un danno consultava il dizionario Devoto Oli, che alla voce “locale” riporta:

locale
[lo-cà-le] s.m. (pl. -li)
1. Luogo chiuso destinato a un determinato uso: locali scolastici; un l. adatto per una conferenza
|| Stanza, camera: un appartamento di cinque locali

Quindi una recinzione non può essere paragonata ad un locale! Ma si ritiene che sia uno spazio chiuso delimitato da solide mura. Tant’è che solitamente in tutti i contratti, anche Multirischio, vi è una definizione di Fabbricato per l’Incendio che prevede l’utilizzo di materiali incombustibili con tolleranze anche per quelli combustibili, compresi legno o altri materiali analoghi. Mentre nella garanzia Furto viene solitamente richiesto che le Caratteristiche costruttive del Fabbricato o dei locali siano le seguenti:

Norme di tipo edilizio è necessario  che il fabbricato o il locale offra requisiti di adeguata robustezza e presenti almeno le seguenti caratteristiche costruttive: pareti perimetrali, solai e coperture realizzati in muratura, calcestruzzo gettato in situ, strutture prefabbricate in cemento armato precompresso, vetrocemento armato;

Nel caso in cui la linea di gronda del tetto sia posta a meno di 4 m dal suolo o da ripiani praticabili, il tetto deve essere realizzato in cemento armato o laterizio armato senza lucernari.

Significa quindi che nemmeno i pannelli Sandwich, o altri tipi di tamponature che non siano muratura o cemento armato, sono ammesse in garanzia.

Le Compagnie dovrebbero cercare di affrontare seriamente i problemi tecnici dei loro comparti assuntivi per renderli in grado di comprendere, conoscere ed interpretare le tecniche assicurative. Ogni responsabile di un comparto assuntivo deve basarsi sul rapporto Sinistri/Premi per poter dare utili alla propria Compagnia, il limite è il 65%. Se non è possibile conseguire questi dati è opportuno rivedere gli assetti interni.

Come riporto solitamente nei corsi di formazione che fornisco ai periti e agli assuntori, un mio Direttore Generale dichiarava che tutto è assicurabile “… purché ci sia un premio congruo e delle condizioni di polizza chiare ed efficaci”! Quindi se si riuscissero a formulare dei contratti “chiari” con Condizioni anche in discordanza con il Contratto di riferimento, estensive e omnicomprensive, con indicazioni degli scoperti o delle franchigie e di cosa si intende esattamente assicurare, forse sarebbe meglio per tutti.

Per concludere, la polizza oggetto del quesito, prevedeva una estensione relativa ai veicoli posti all’aperto, ma guarda caso la stessa escludeva i danni “di furto”! Ogni commento credo sia superfluo. In altri articoli ho già avuto modo di confrontarmi con il pensiero dei Broker che indicavano nei periti “personaggi” non in grado di interpretare i contratti e qui ribadisco il mio motto: imparate le tecniche assuntive come era nello spirito di chi vi ha preceduto, e forse allora potrete dare delle lezioni a chi con impegno, e affrontando a proprie spese corsi professionali, cerca di migliorare l’efficienza e la competenza del proprio lavoro.

Finché i dati economici danno ragione alle Compagnie tutto funziona; nel momento in cui la “frequenza” sinistri e il rapporto Sinistri/Premi o il Combined ratio daranno indicatori negativi forse ritorneremo agli anni ‘70/’80, quando la parola d’ordine era solo “Usare la Tecnica Assicurativa”, ed allora qualcuno dovrà rivedere le proprie scelte di politiche assuntive o liquidative rivolgendosi a tecnici esperti nella gestione dei sinistri.