di Cesare Biscozzi.
Nell’applicazione dei patti contrattuali, per la definizione di un sinistro, sovente capita di avere dei dubbi sulla applicazione della clausola relativa ai mezzi di chiusura. Attualmente quasi tutto il mercato assicurativo riporta all’interno della clausola di riferimento delle tolleranze a salvaguardia dell’indennizzo, prevedendo opportuni scoperti anche se i mezzi non sono completamente corrispondenti al testo previsto. A volte però la stesura è stata talmente rimaneggiata da fare emergere dei dubbi sulla funzionalità e applicabilità della clausola.
Per consuetudine le clausole dei mezzi di chiusura riportano termini generici in quanto non è possibile prevedere le dimensioni, gli spessori e i relativi materiali di costruzione dei vari mezzi passivi presenti in un insediamento, sia questo industriale, commerciale o civile. L’evoluzione dei tempi ha portato le Compagnie a formulare clausole sempre più in linea alle richieste del mercato assicurativo, purtroppo creando a volte problemi interpretativi a causa di stesure di clausole poco rispondenti a questo intento.
Ricordo un caso in cui il perito si è trovato a verificare un danno capitato in un appartamento sito in una villa bifamiliare, composta da due abitazioni con ingresso autonomo ma con una scala interna che mette in comunicazione i due appartamenti tramite delle porte, una in legno e vetri, l’altra senza luci di sorta, entrambe aperte.
In polizza la tipologia abitativa è stata dichiarata come:
- villa plurifamiliare / a schiera.
Che corrisponde per definizione a:
- locali facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni contigue, sottostanti o sovrastanti non comunicanti, ciascuna con uno o più accessi dall’esterno propri e indipendenti.
Mentre “L’Oggetto dell’assicurazione” prevede che:
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
- violandone le difese esterne mediante:1.1 rottura, scasso;
1.2 uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. […]
Quindi il chiaro intento dell’Assicuratore era, come è usuale nelle polizze Furto, assicurare dei beni all’interno di un determinato locale posto in un fabbricato dove vi sono altre abitazioni. Il locale deve avere inoltre un suo accesso indipendente e non deve essere comunicante con altri locali presenti nello stesso stabile. Inoltre, sempre nel concetto del Furto, era prevista la rottura o lo scasso delle difese esterne. In questa circostanza i mezzi di chiusura richiesti erano di tipo generico paragonabili ad una vecchia 24B con la clausola di salvaguardia, nel caso ve ne fossero stati di insufficienti si sarebbe applicato uno scoperto del 20%.
Come spesso accade il sinistro è la cartina di tornasole della efficacia di un contratto, difatti durante il sopralluogo emerse che i ladri si erano introdotti nell’appartamento posto al piano terra, di proprietà dei genitori, forzando un infisso in metallo e vetro semplice considerato insufficiente.
All’interno di detti locali vi era una porta, in legno e vetro semplice, solitamente aperta che li metteva in comunicazione tramite una scala interna ai locali del primo piano oggetto della copertura assicurativa. La porta dell’appartamento al primo piano, ove erano allocati i beni assicurati, non presentava segni di scasso, quindi presumibilmente anch’essa era stata lasciata aperta. Ovviamente il sinistro non venne indennizzato, in quanto le Condizioni di polizza non erano state rispettate. I locali non dovevano essere intercomunicanti e vi doveva essere lo scasso o la rottura dei mezzi di protezione, che vi sono stati ma in un appartamento diverso da quello occupato dall’Assicurato. Oltretutto con la presenza di mezzi di chiusura insufficienti che comunque non permettevano di far scattare l’eventuale scoperto, in quanto non inerenti al locale assicurato.
In questi casi è importante segnalare esattamente sul verbale tutte le anomalie che si riscontrano relative a tutte quelle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, per evitare di ritrovarsi poi con eventuali casi di contestazione.
Quanti casi del genere ci capita di vedere? Come ho già avuto modo di ricordare, sia su questa rivista che in alcuni corsi, in campo assicurativo tutto è opinabile. Da sempre valgono i concetti: “salvo diversa pattuizione che deve risultare in polizza” e “in quanto non sia diversamente convenuto”. Queste sono le due frasi che permettono all’assuntore di modificare il senso di una clausola per mezzo di opportuna dichiarazione richiedendo in alcuni casi un giusto premio, in quanto tutto è assicurabile purché ci sia un premio congruo e delle condizioni di polizza chiare ed efficaci.
In questo caso sarebbe stato sufficiente che all’atto della stipula del contratto il produttore o l’agente avessero fatto attenzione alla situazione particolare della villetta bifamiliare, e con opportuna dichiarazione avessero segnalato che il fabbricato era internamente comunicante e quindi che la copertura assicurativa si intendeva a valere per l’intero immobile. A questo punto i mezzi di chiusura sarebbero stati quelli relativi a tutto il fabbricato, e nell’eventualità di un sinistro si sarebbe pagato con uno scoperto del 20% in quanto il serramento effratto risultava insufficiente.
Questo oltretutto è il concetto assicurativo del “singolo rischio”: “Il complesso di cose da assicurare soggette alla stessa tariffa e contenute in uno stesso locale o più locali comunicanti […], che è stato oggetto di un articolo del mese di luglio 2015.
In un altro caso che mi è stato sottoposto ultimamente, relativo sempre all’interpretazione di una clausola relativa ai mezzi di chiusura, mi sono trovato ad affrontare un caso completamente diverso dove la portata della clausola dei mezzi di chiusura originale a stampa era ineccepibile, mentre quella rimaneggiata cambiava totalmente il senso della clausola originaria.
L’originale difatti descriveva dei mezzi generici e riportava una tolleranza anche nel caso in cui i mezzi non esistessero, non fossero stati messi in funzione oppure non fossero corrispondenti a quelli riportati nel testo:
Limitatamente ai danni di furto, tentato o consumato, la garanzia è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza, o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cm2 e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm2 .
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiori a 100 cm2 .
Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati o non sono messi in funzione, l’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 25% dell’indennizzo medesimo con un minimo pari a € 150,00.
La Condizione dattiloscritta viceversa riportava uno scoperto frontale del 20% sempre con minimo di franchigia pari a € 150,00, sia che i mezzi fossero sufficienti sia nel caso in cui questi non fossero operanti o completamente non corrispondenti a quelli richiesti:
Condizione Particolare
Relativamente ai danni da furto, l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 20% con il minimo di €150,00 se:
a) ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza, o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno […].
b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non sono messi in funzione.
Probabilmente o si tratta di un errore di trascrizione o di un copia e incolla venuto male oppure, come più sopra ho accennato, poiché in campo assicurativo tutto è opinabile ritengo che in questo caso l’assuntore, considerando il rischio abbastanza appetibile, si sia cautelato inserendo uno scoperto frontale per cercare di ridurre la magnitudo del danno, in modo tale da abbassare l’importo di un eventuale sinistro.
I casi e le soluzioni tecniche riportate sono esempi di ciò che un assuntore deve o può fare. Non è certo compito del perito analizzare le intenzioni di un ufficio assunzioni, egli semplicemente deve applicare i patti contrattuali e verificarne l’effettiva attuazione. Quindi capite bene che per fare ciò si debba sempre prestare la massima attenzione nel verbalizzare tutti gli elementi costitutivi del rischio, per verificare quelle che sono le circostanze influenti riportate dagli articoli Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Aggravamento del rischio, due elementi necessari al comparto assuntivo per valutare il rischio, per commisurare il premio e la relativa normativa, nonché la probabilità del verificarsi del sinistro e della sua gravità.
Viceversa, per un liquidatore conoscere esattamente quali e come siano i mezzi di chiusura, il tipo di serrature, quali di questi mezzi siano stati effratti e tutti gli altri elementi di contorno di un sinistro, diventano i parametri di valutazione che gli permettono eventualmente di non liquidarlo, nel caso non rispettassero esattamente i patti contrattuali. Diversamente, avendo egli altri parametri valutativi quali il conforto dell’ufficio assunzioni, l’importanza del cliente nei confronti dell’agenzia ed altre argomentazioni di carattere commerciale o liquidative, potrebbe optare per una transazione proporzionale della liquidazione del danno.
Pertanto è necessario prestare la massima attenzione nel riportare la chiara descrizione dei mezzi di chiusura analizzati e in generale a tutto ciò che desta la nostra attenzione durante un sopralluogo e che riteniamo utile nello svolgimento del nostro incarico, così da poter stendere a posteriori una relazione esaustiva che permetta al liquidatore di poter prendere la migliore decisione nella gestione del sinistro.
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