Come premessa possiamo affermare che il furto con destrezza normalmente non è compreso nelle coperture furto, tranne in alcuni casi specifici che affronteremo più avanti. Al contrario il reato di taccheggio non è compreso in assoluto nelle coperture furto.

Le differenze pratiche sono però a livello di Codice Penale, riguardo l’uso o meno della violenza e alle conseguenti pene comminate. Nel caso di furto con destrezza non avviene alcuna violenza sulla cosa rubata, né tantomeno sul detentore della cosa in questione che di fatto non si accorge dello spossessamento. Invece nel caso del taccheggio la violenza viene effettuata sulla cosa rubata, nel concreto lo strappo del codice a barre o del segnalatore di antitaccheggio, o la rottura del contenitore con placca antitaccheggio. Infine nell’applicazione delle pene da comminarsi che risultano sempre più onerose nei casi di taccheggio. Poiché noi siamo periti o assicuratori, e non avvocati o giudici che si rifanno a sentenze della Cassazione per determinare le pene, cerchiamo di analizzare i due reati dal punto di vista assicurativo. Come è logico, dato che entrambi i tipi di furto hanno una frequenza molto elevata, ne deriverebbe un premio assicurativo insufficiente a creare delle riserve tecniche tali da poter soddisfare la liquidazione di tutti i danni denunciati, ed ecco la difficoltà delle compagnie d’assicurazione nel concedere una copertura assicurativa che altrimenti creerebbe uno sbilanciamento del rapporto S/P del ramo furto.

Nello specifico, nel caso del furto con destrezza, le polizze “Block Policy” per gioiellerie, e “BBB – Bankers Blanket Bond Policy” per istituti di credito, prevedono a richiesta una partita o una sezione di garanzia per la copertura assicurativa. Le ragioni per concedere questa estensione per tipologie di rischio maggiormente interessate a questi eventi, sono insite nel premio assicurativo, altamente remunerativo, che viene richiesto per questi contratti, tale da mantenere in positivo il bilancio del rapporto sinistri/premi, così da ottenere una percentuale accettabile a livello economico.

Inoltre, sempre riguardo al solo furto per destrezza, gli assuntori delle varie compagnie assicurative solitamente determinano una somma assicurata pari al premio netto pagato per l’intero contratto al fine di identificare il premio con un danno, rendendo così compartecipe l’assicurato al sinistro. Il premio richiesto per tale garanzia è proporzionale alla pericolosità della tipologia di rischio.

Ultimamente, però, alcune compagnie hanno incominciato a concedere l’estensione al furto con destrezza anche nei contratti comuni destinati alle attività commerciali, così da soddisfare le esigenze della propria clientela, in particolar modo riguardo ai rischi dei supermercati o degli store di Hi-Fi. Cerchiamo di capire quale può essere la portata di questa garanzia, poiché non sempre le polizze prevedono delle definizioni chiare che spiegano esattamente la portata di tale estensione.

Secondo il mercato assicurativo il “furto con destrezza” è definito:

“Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Tale speciale abilità può esercitarsi sia con l’agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione, di lui presente e normalmente vigilante.

La caratteristica peculiare del furto con destrezza è che sul momento il derubato non si accorge del fatto, di cui si rende conto in un tempo successivo.”

Difatti tale estensione prevede un limite di tempo, generalmente 24 o 48 ore, per constatarlo e denunciarlo. Ciò per evitare che il danno sia identificabile con ammanchi riscontrabili in sede di inventario.

Contrariamente il “taccheggio” , che è una forma di furto aggravato, e consiste nell’appropriarsi di merce esposta in un esercizio commerciale, per esempio un negozio o un grande magazzino, senza pagarne il prezzo e senza eludere l’attenzione di nessuno.

Questo è il sinistro a cui maggiormente incorriamo durante i nostri sopralluoghi, poiché i criminali sono sempre più attrezzati per oscurare i sistemi antitaccheggio presenti in questi esercizi commerciali. Ad esempio inserendoli banalmente in buste o borse foderate di fogli di comune alluminio, o rivestendo direttamente di fogli di alluminio l’oggetto stesso, così da evitare di attivare le barriere antitaccheggio presenti.

Concludendo, se le polizze comuni continueranno a prevedere il furto con destrezza, difficilmente saranno indennizzabili i furti di merce avvenuti con la tecnica del taccheggio.

Il furto con destrezza è l’estensione che vogliono pagare le compagnie assicurative, pertanto durante un sopralluogo è necessario redigere un verbale chiaro, con tutte le modalità specifiche dell’evento, in modo tale da evitare dei dubbi in sede liquidativa.

 Se poi le compagnie stesse vorranno fare dei cambiamenti a posteriori dovranno redigere delle clausole che prevedano anche il furto avvenuto con taccheggio, o comunque autorizzare la liquidazione dei sinistri avvenuti con tale modalità. L’assicuratore sarà comunque protetto dalla propria attenzione nella stesura della garanzia prestata.

                                                                                                                                                                                     Cesare Biscozzi