di Cesare Biscozzi
La lettura dei contratti assicurativi deve essere sempre effettuata con molta attenzione perché per consuetudine presentano sempre delle sorprese. Mai dare nulla per scontato, l’inventiva degli estensori dei testi di polizza sono infinite.
Importante è anche evitare di imparare a memoria un testo di riferimento contrattuale, in quanto ogni compagnia lo modifica con repentina frequenza. Ciò che è valido per un’edizione non è detto lo sia anche per quella precedente, o per quella successiva. Queste modifiche oltretutto sono dettate dall’andamento del mercato, se una Compagnia paga troppi sinistri per una determinata estensione di garanzia, facilmente nella release successiva applicherà una franchigia frontale per abbassare il tenore di frequenza sinistri. O altrimenti se la richiesta del mercato tende a estendere determinate garanzie, per non uscire dallo stesso mercato, la Compagnia dovrà adeguarsi modificando i testi di polizza di conseguenza.
Ogni contratto non è mai uguale ad un altro. Questa è una norma valida per tutti coloro che affrontano la dura vita del perito, che si scontra con la dura realtà nella interpretazione dei contratti tra chi li ha scritti – ufficio assuntivo – e chi li deve liquidare – ufficio sinistri -. Il bravo perito deve capire e verificare che l’intendimento di chi ha redatto lo stesso sia in sintonia con chi è preposto alla liquidazione dei danni. Ebbene sì, questo viene richiesto senza adottare peraltro caratteristiche commerciali che non sono assolutamente da attuare, poiché è utile ricordare che siamo Tecnici estimatori. Mentre invece un liquidatore di Compagnia può decidere se commercialmente un danno può essere liquidato in virtù di chi sia e cosa rappresenti il cliente per la propria Compagnia.
Chi assume un rischio solitamente è certo che quello che ha scritto è giusto e inattaccabile, senz’altro il danno sarà liquidato come e per quanto ha scritto. La dura realtà è che andando a rileggere in maniera oggettiva il contratto dopo il sopralluogo, a sinistro avvenuto, ci si accorge che non tutte le parole “nere” hanno il significato che l’assuntore sperava. L’interpretazione dell’ufficio sinistri può anche contrastare con l’applicazione contrattuale espressa dal perito, per mille evidenze e consuetudini, o per delle esperienze pregresse nella liquidazione danni.
A dimostrazione di quanto esprimo, vi sottopongo un caso presentatomi da un collega, in sostanza la lettura di un contratto multi-rischio per una interpretazione sull’applicazione o meno di uno scoperto. Tale contratto prevede l’estensione dei danni di furto del contenuto di una abitazione privata.
In sintesi da una prima analisi è emerso che il contratto, realizzato nel 2000, è ben fatto e strutturato per una pronta vendita, prevedendo una serie di garanzie estensive ben studiate. Inoltre la grafica ne da una immediata lettura. Si vede nella stesura che si tratta di un contratto pensato per rispondere ad esigenze commerciali.
Le descrizioni e le clausole sono scritte in modo esaustivo, non riprendono i vecchi schemi di polizza, burocratici e arzigogolati.
Il problema è nato per l’interpretazione di quanto riportato in quello che può essere “l’Oggetto dell’assicurazione” di una polizza tradizionale, che riporta:
…indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate – anche di proprietà di terzi – a condizione che l’introduzione nei locali che le contengono sia avvenuta:
– con scasso: cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili elusivamente dall’interno, in modo tale da causarne l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento;
b) tetti, pareti, soffitti o pavimenti
Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento.
Come vedete la clausola è chiara e ben scritta, ma al solito l’interpretazione è data da come la si vuole leggere. Non sempre vi è concordanza tra l’estensore del contratto e l’ufficio liquidazione sinistri, così mentre il primo scrive pensando che il contratto e le clausole in esso riportate siano il miglior prodotto esistente, convinto che paghi ogni eventuale sinistro senza problemi, il secondo legge ed interpreta e di conseguenza oppone resistenza.
Nel caso in questione la porta-finestra era protetta dal solo vetro semplice, non antisfondamento. I ladri per entrare hanno forzato l’infisso ligneo senza toccare i vetri, non usando quindi la debolezza dell’infisso, dunque a rigore di condizione il danno deve essere liquidato per intero, difatti la clausola riporta “Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento”.
L’eccezione fatta dal liquidatore è stata che lo scoperto andava applicato comunque in presenza di mezzi non protetti adeguatamente, in quanto la clausola di salvaguardia riporta:
“Rottura di solo vetro
Qualora l’introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni diverse da quelle descritte alla lettera a) o con la sola rottura di vetro non antisfondamento, la Società risarcirà il 75% del danno liquidato a termini di polizza.”
Analizzando però le modalità di accadimento si può rilevare che il vetro non è stato assolutamente toccato o effratto e il serramento è in legno, come richiesto. Inoltre gli scassi si sono avuti solo sull’infisso di legno, quindi così come scritto l’indennizzo deve essere liquidato senza alcuno scoperto.
L’eccezione presentata dall’ufficio liquidazione avrebbe avuto efficacia solo se nel testo della clausola fosse stato riportato:
…che ogni apertura verso l’esterno: ”…sia difesa per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno”.
Solo con un serramento senza presenza di luci, a difesa di tutta l’estensione del vano di transito, sarebbe stata soddisfatta la condizione di polizza, e allora sì che poteva essere corretto applicare lo scoperto.
A ulteriore conferma di quanto riportato vi è da rilevare che il contratto non contiene alcuna descrizione relativa ai mezzi di protezione e chiusura, quindi non vi è nessun riferimento su come debbano essere gli infissi.
Purtroppo negli ultimi anni è in aumento l’utilizzo del “copia e incolla”, utilissimo nella scrittura di testi lunghi, ma se si usa in modo incorretto senza dare peso a tutto il senso della frase copiata, si rischia di scrivere qualcosa che ha oggettivamente altri possibili significati, diversi rispetto all’idea originale che doveva dare.
Credo anche questa volta di aver affrontato un argomento di interesse comune ed essere stato in grado di cogliere la vostra attenzione. Come già espresso durante l’ultimo incontro di Torino vi sollecito a volermi segnalare dei casi, di interesse comune, da poter analizzare per poi tradurli in articoli che possano mettere tutti in condizione di avere sempre più validi argomenti da confutare nella trattazione dei sinistri danni.
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