Cesare Biscozzi risponde al commento sul suo articolo:

“…lasciamo stare per una volta il discorso della mappatura delle chiavi (e della loro custodia) e affrontiamo in modo costruttivo la clausola (fornendo suggerimenti a chi come facevi te ora le deve riscrivere) che prevede l’uso fraudolento di chiavi, considerato che sempre più spesso si usano per la protezione dei locali codici a barre, impronte digitali, o semplicemente tastiere alfa numeriche che, se non vi è una custodia attenta della PW, rendono molto vulnerabile qualsiasi accesso con tutte le difficoltà per chi poi deve accertare le cause e liquidare il danno…”

Marco Rosa Bernardins

Caro Marco, con piacere rispondo al tuo commento: nell’ articolo di novembre 2014 chiarivo che “uso fraudolento di chiave” implica l’utilizzo della chiave quando non si è titolari del possesso della stessa. Il Gruppo di Lavoro in ANIA aveva pensato a questa formulazione poiché era l’unica che permettesse di rendere liquidabile un sinistro dopo che il perito, espletati tutti gli accertamenti possibili (quali dichiarazioni e prove attestanti l’avvenuta chiusura delle porte, l’effettivo possesso delle chiavi da parte sia dell’assicurato sia di eventuali altri detentori, la denuncia di perdita o smarrimento delle stesse), raggiunta la ragionevole certezza che la porta non fosse stata lasciata aperta, riteneva sufficientemente fondata l’operatività della garanzia.

Con le serrature che usano chiavi elettroniche, dotate di password o microchip, purtroppo non si trovano tracce di utilizzo. Copiare un codice o una cifratura è relativamente facile per chi ha strumenti e tecnologie adatte a tale scopo. Può aiutare, in questi casi, l’esistenza di un registratore di eventi, che certificando i passaggi, possa provare con certezza che qualcuno a quell’ora sia passato con un codice autentico, anche se ottenuto in modo fraudolento. Purtroppo, ad oggi, non tutte le serrature  elettroniche sono dotate di tale tecnologia.

A conferma che il problema che poni era già sentito, ti segnalo che in ANIA, nei primi anni del 2000, era stato condotto uno studio, relativamente alle abitazioni civili, che aveva portato alla formulazione di un prodotto la  “POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO ABITAZIONE CON ASSISTENZA” che prevedeva la seguente clausola:

 

  1. Furto senza effrazione

…”in caso di furto delle cose assicurate effettuato senza effrazione di pareti, solai, serramenti e serrature poste lungo il perimetro della dimora abituale viene applicato uno scoperto del …%”

 

A questo punto cosa fare? Sarebbe opportuno che le Compagnie che sentono questo problema riflettessero su detta clausola e sulla  sua applicazione, così da togliere ogni ragionevole dubbio di incertezza in caso di sinistro. È ovvio che necessita una volontà politica della Compagnia stessa, nel decidere di indennizzare sinistri con tale condizione, che paradossalmente potrebbe liquidare anche in caso di mezzi di chiusura non operanti.