di Cesare Biscozzi

Nella evoluzione delle coperture assicurative siamo passati da contratti stipulati seguendo la logica del Ramo di competenza, a polizze che inglobano tutte le garanzie pertinenti ai rami danni. La logica è stata quella di proporre un prodotto che esprimesse tutte le problematiche Assicurative relative alle esigenze dell’Assicurato, quindi contratti che in base alle nuove tendenze sono perfettamente “Orientati al Cliente” e conformati sulle Norme di trasparenza Assicurativa emanate dal Codice delle Assicurazioni Private.

In passato qualche Compagnia aveva già percorso la strada del contratto multirischio, ma problematiche nella gestione delle imposte ne bloccavano lo sviluppo. In buona sostanza si faceva un contratto unico ma gestito a schede, ognuna delle quali faceva capo ad un ramo specifico e ne traeva da questo le rispettive condizioni. Oggi, superato lo scoglio della ripartizione delle imposte per ramo di competenza, l’orientamento di quasi tutte le Compagnie è quello di proporre contratti multirischio per il settore cosiddetto Retail, che riguarda i rischi relativi al settore Persone e commercio, e a quello delle medie e piccole industrie. I prodotti sono i più svariati e vanno dalla tradizionale polizza a rischi Nominati, a quelle in forma All Risks.

Ovviamente questo tipo di contratto per poter operare al meglio deve prevedere delle Condizioni valide per tutte la Sezioni e delle Condizioni specifiche relative ad ogni singolo Ramo interessato dal contratto, ma come spesso avviene nella stesura di questi complessi contratti qualcosa rimane nelle intenzioni e non viene esplicitato.

Prendiamo per esempio la “Parificazione dei Danni di Furto” nella logica di un contratto Furto, l’art. Oggetto dell’Assicurazione prevede che: “la Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate” quindi si escludono completamente i danni: “indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate”. Risultano pertanto esclusi tutti i danni non strettamente correlati all’asportazione delle cose assicurate e configurabili come atti vandalici.

Frequentemente però capita di dover verificare dei sinistri furto dove i danneggiamenti alle cose assicurate superano i danni materiali e diretti, pur mancando a volte la relativa estensione ai danni consequenziali, tale per cui si indennizzano solo i danni materiali e diretti mentre i “guasti” commessi dai ladri al contenuto non risultano indennizzabili, in quanto gli oggetti non sono stati asportati ma semplicemente danneggiati nel tentare o nel commettere il furto.

Come spesso avviene le Compagnie omettono l’ultimo paragrafo dell’Oggetto dell’Assicurazione Furto che prevede: “Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo”. Quasi tutti confondono questa “originale” intenzione di indennizzare i guasti alle cose assicurate con altre garanzie presenti nel contratto multirischio, tipo i “Guasti cagionati dai ladri” in occasione del furto, o del tentato furto, o gli “Atti Vandalici”, mentre l’intendimento iniziale di tale estensione era quello di poter indennizzare anche i danni commessi dai ladri alle cose assicurate nel tentativo di commettere il furto e non l’atto vandalico tout court.

Per quanto invece attiene alla garanzia Guasti cagionati dai ladri, la logica che ha introdotto questa garanzia è abbastanza chiara: la polizza furto solitamente assicura gli oggetti “mobili”. Il fabbricato nessuno lo ruba! Il problema però sono i danni che può subire il fabbricato, o i mezzi di protezione passiva, a seguito di un evento criminoso. Per poter accedere ai locali solitamente vi è uno scasso, la forzatura e la conseguente rottura dei mezzi posti a protezione degli accessi, quindi porte o finestre che fanno sempre parte del fabbricato. In alcuni casi vi sono anche brecce nel muro, riscontrabili in alcuni rischi particolari, vedi Gioiellerie o altri rischi analoghi dove l’interesse del ladro per accedere ai locali non si ferma di fronte all’ostacolo fisico rappresentato dal muro stesso. Quindi concretizzare una estensione che andasse a ristorare questi danni era ragionevole. Quasi tutti i contratti prevedono tale estensione con una limitazione in somma o in forma percentuale che comunque se applicata non supera quasi mai gli € 5.000,00, anche se in certi casi, pensando alla scasso di una porta blindata per appartamento o alla rottura di vetri stratificati di certi rischi commerciali, il limite esposto risulta insufficiente dati i costi di ripristino dei mezzi di protezione effratti. Nel caso in cui il Contraente richieda una Somma maggiore, questa viene solitamente concessa con l’applicazione di un tasso di premio specifico per detta garanzia. A volte però anche questa garanzia rimane nelle intenzioni di chi ha provveduto alla stesura del contratto stesso e non viene valorizzata, risulta perciò chiaro che anche questo danno non trova indennizzo. Alcune Compagnie riportano i Guasti ai locali all’interno di garanzie “Atti vandalici” con franchigie abbastanza sostenute, è quindi necessario leggere bene la clausola che a volte esplicita che sono esclusi […] i danni di furto, in quanto la garanzia non opererebbe.

Con la revisione dei contratti qualcuno ha inteso rimaneggiare anche la Polizza All Risk Property, e qui la fantasia degli estensori del contratto non ha conosciuto limiti. La polizza indennizza “tutti i danni materiali e diretti, anche conseguenziali da qualsiasi evento qualsisia sia la causa, salvo quanto in appresso escluso”, e ovviamente è stata eliminata l’esclusione dei danni di “Furto”, mentre la relativa scheda riportante i “Limiti di Indennizzo, gli scoperti e le franchigie, non riporta alcuna limitazione per i danni relativi ai Guasti cagionati dai ladri che in questo caso, stante la formulazione del contratto, possono rientrare completamente nella partita Furto, mentre per danni causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il furto si deve ricorrere alla garanzia “atti vandalici o dolosi”, la quale solitamente prevede una franchigia sostanziale.

Capite bene quali problematiche nascono nella liquidazione di un danno. Il consiglio che mi sento di dare è come sempre di leggere e rileggere il contratto, non dare nulla per scontato e se è il caso nei dubbi più significativi richiedere alla Compagnia l’interpretazione originale di quanto riportato in polizza.

Non voglio mettere in discussione le scelte private di ogni Compagnia nelle politiche assuntive che le portano a formulare contratti sempre più in linea con gli interessi dei propri clienti, ma consiglio agli assuntori un momento di riflessione. Rileggete i vostri contratti, mettetevi nei panni di un liquidatore sinistri e provate a pensare se effettivamente ciò che è scritto era quello che intendevate indennizzare e se effettivamente la clausola di riferimento per quel determinato rischio o estensione di garanzia riporta esattamente il vostro intendimento, di voler proprio assicurare quel bene a quelle determinate condizioni.

Parlo da assuntore, abituato a scrivere contratti di cui ero assolutamente convinto, ma ogni qualvolta mi confrontavo con i colleghi liquidatori questi mi facevano notare qualche manchevolezza che ostacolava o favoriva la liquidazione di un determinato sinistro provvedevo a sistemare i relativi testi.

Oggi che mi scontro con la dura realtà del mondo peritale a volte mi trovo a disagio nella interpretazione e sulla applicazione di alcune clausole, poiché noto che nella estensione di determinate garanzie non vi è una analisi significativa sulla reale portata o impatto che potrebbe avere con la liquidazione del danno.

Meditate assuntori!