Autore: Cesare Biscozzi
All’ultimo Convegno Tecnico Assit, tenutosi a Bologna il 5 ottobre, mi è stato chiesto di fare un intervento sulla “Valutazione beni privati in abitazione”. Nel predisporre l’esposizione per cercare di dare un’informazione più esaustiva possibile, ho ritenuto opportuno partire dal caposaldo degli articoli di polizza che indicano la via per la liquidazione dei danni, mi riferisco all’Art. Obblighi in caso di sinistro, riportando poi anche in una domanda sul test di valutazione finale su quali fossero i commi per i quali l’inadempimento comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Capite l’importanza di attenersi ai dettami espressi dall’articolo che possono anche portare alla non liquidazione del danno se non si ottempera nel modo richiesto.
Come sempre, essendo la mia estrazione furtaiola, riporto il testo in uso canonico del contratto Furto, in particolare il punto che merita di essere evidenziato è il seguente:
- Art. – Obblighi in caso di sinistro:
d) adoperarsi, immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai commi c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Da assuntore la clausola è chiara, richiede all’Assicurato di proteggere i propri beni rimasti dopo un sinistro nell’interesse della Compagnia Assicuratrice. In pratica l’assicurato deve fare quanto possibile per proteggere le cose rimaste, per contenere il danno e prevenire il possibile verificarsi di altri sinistri. L’articolo infatti precisa che le spese sostenute a tale scopo saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato nella stessa proporzione esistente, tra la somma assicurata e il valore delle cose al momento del sinistro. Quindi se per contenere il danno mi sarò avvalso di una società di Vigilanza, fintanto che non ho riparato gli scassi o le rotture, i costi sostenuti verranno conteggiati nella liquidazione come sopra espresso.
Credo che a molti di voi Periti sia capitato di applicare il disposto di questo articolo, senza avere alcuna difficoltà nel considerare tali spese suppletive contestabili da parte del liquidatore di turno.
Però c’è il solito però. Oggi la tendenza è di predisporre contratti multirischio, e gli estensori di questi ritengono utile compensare e condensare i vari articoli riportati nelle polizze per il singolo ramo di garanzia, cercando di prendere spunto da ognuno di essi così da formularne uno solo che richiami i vari dettami espressi, ma in questo modo purtroppo capita che l’articolo analizzato venga completamente stravolto e che il senso iniziale si perda tra i meandri di commi che vanno bene per tutto ma non soddisfano le esigenze del cliente assicurato. Poi come sempre alla fine è il Perito che si trova nella condizione di dover determinare l’applicazione dei patti contrattuali senza ben comprendere la ratio di come debba applicare tale operatività di polizza, e non potendo indennizzare tali spese, si trova a dover giustificare il proprio operato di fronte ad un cliente o ad un agente mediamente irritato per il mancato indennizzo.
Per completezza riporto lo stralcio dell’articolo modificato di un contratto multirischio:
- Obblighi:
In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento l’Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile; [omissis] L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: - conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; [omissis]
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Per come è congegnato l’articolo, contrariamente a quanto ho affermato all’inizio per il contratto Furto, risulta chiaramente che le spese per la conservazione e la custodia dei beni non verranno riconosciute, mentre andrò ad indennizzare tutte quelle spese relative alla eventuale diminuzione del danno nel caso di incendio. La logica può essere data dalla differente esposizione in somme assicurate tra i vari rami di garanzia e la tipologia di forma di Assicurazione, solitamente Valore Intero per l’incendio e Primo Rischio assoluto per il furto.
Per la garanzia incendio “l’interesse della Compagnia” assume un’importanza basilare per far sì che il danno non si configuri con l’intera somma assicurata, richiedendo pertanto all’Assicurato: […] di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno.
Nel caso furto, viceversa, ci troviamo di fronte ad una copertura a Primo Rischio Assoluto, dove nella maggior parte dei casi le somme assicurate sono solo una minima parte del capitale esistente, un concetto della forma di garanzia che intende assicurare “in assoluto” il probabile danno. Quindi capite bene che “l’interesse della Compagnia” a volte si esaurisce con il danno subìto.
In altri casi poiché la validità del contratto e della copertura richiedono che vi siano “mezzi di protezione operanti”, e la garanzia furto scatta solo se vi sono rotture o scassi, capite bene che in caso di sinistro, anche se il danno risultasse parziale, l’interesse della Compagnia decadrebbe nuovamente in quanto non essendo più operanti i mezzi di chiusura non si può indennizzare l’eventuale ulteriore sinistro. Confrontandomi con alcuni colleghi dell’ufficio sinistri questi mi hanno confermato l’interpretazione che le spese di salvataggio sostenute non sono rivolte a ridurre il danno ma effettuate per impedire un nuovo fatto doloso, di conseguenze sostenute per il solo interesse dell’Assicurato e non per quello della Compagnia.
Premesso che come ho riportato all’inizio “la conservazione e la custodia delle cose rimaste” è un obbligo che può comportare la decadenza dell’indennizzo, è importante capire quanto dell’interesse dell’Assicuratore è stato salvaguardato dall’intervento di salvataggio messo in atto dall’Assicurato a difesa dei propri beni.
Capita a volte, rivedendo la dinamica di un sinistro, di leggere che magari l’impianto di allarme è scattato più volte nella notte. La Vigilanza è intervenuta ma alla fine, ritenendo il fatto un’anomalia dell’impianto, lo stesso è stato spento. A quel punto è avvenuto il sinistro. Come assuntore, anziché far spegnere l’impianto, preferirei che venisse istituita una guardianìa per tutta la notte, per poi procedere il mattino seguente alla verifica dell’impianto di allarme. Facendo così si potrebbero evitare parecchi sinistri con una spesa irrisoria anziché dover pagare un danno a volte pari alla somma assicurata.
Per chiarire ogni dubbio devo però ribadire, sempre da “Assuntore”, che sarebbe opportuno riportare nei contratti una estensione di garanzia con una somma stabilita, senza premio aggiuntivo, per spese sostenute a difesa dell’insediamento anche a seguito di sinistro o di tentativo di introduzione. In pratica predisporre un testo in cui si faccia riferimento all’eventuale utilizzo di una guardianìa fatta da personale di Istituti specializzati nella Vigilanza, facendo sì che queste spese sostenute siano poi integralmente indennizzate. Ovviamente fissando un limite temporale necessario a proteggere i locali e un limite in percentuale o in cifra, proporzionale a quanto assicurato. Solo così si potrebbero evitare contenziosi o errate interpretazioni di applicazione dei patti contrattuali.
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