di Cesare Biscozzi

Anche questo mese mi è stato sottoposto un caso interessante relativamente alla interpretazione di un contratto assicurativo, relativo ad un sinistro afferente ad un furto.

Nel concreto, una ditta contrae una polizza assicurativa per la propria attività di assistenza nella installazione di software, con personale che si reca presso i clienti per la gestione, la manutenzione e la modifica dei programmi concessi in licenza. I dipendenti quando svolgono questa attività per le varie sedi portano con se gli strumenti necessari per tale attività, quindi computer portatili e relativi accessori.

Durante una di queste trasferte, un dipendente si fermava presso un distributore di benzina per effettuare il rifornimento di carburante, terminata l’operazione chiudeva il veicolo con il dispositivo elettronico della chiave per andare a pagare, al ritorno si accorgeva che il veicolo era aperto e che qualcuno aveva sottratto lo zainetto, appoggiato sul sedile posteriore, contenente un computer portatile, un ipod e un hotspot wi-fi.

Nella denuncia resa alle autorità, il danneggiato dichiara che per aprire l’autovettura i malviventi probabilmente avevano usato qualche dispositivo elettronico. Premesso che esistono degli scanner per ricercare le frequenze dei radiocomandi, vi è da segnalare che tutte le chiavi, negli autoveicoli di nuova generazione, sono dotate di un sistema, il cosiddetto rolling-code, che ad ogni chiusura cambia il proprio codice, ne consegue quindi che non serve a nulla captare il segnale dell’antifurto in quanto all’apertura successiva la centralina genererà un nuovo codice. Per riuscire a by-passare questo strumento si dovrebbe essere a conoscenza del codice d’origine del software di fabbrica della centralina per poter modificare la frequenza. Già questo fatto porterebbe a pensare che il veicolo fosse rimasto aperto, non presentando inoltre segni di scasso sulla serratura o sulla portiera.

Nel concreto però, analizzando il contratto redatto su un concetto di multi rischio, lo stesso risulta ben equilibrato sia dal punto di vista delle somme assicurate sia delle garanzie, che rispecchiano le richieste di copertura  avanzate del cliente relativamente al tipo di attività svolta. Come sempre però andando a fondo della questione si nota che il contratto presenta delle peculiarità che se analizzate con attenzione riportano varie caratteristiche che non consentono l’indennizzabilità del danno.

Il contratto prevedeva una partita furto e rapina, e una partita Elettronica con Capitali congrui. Il problema nasce dal fatto che, come capita usualmente, la polizza prevede per la garanzia furto: l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse […]

Quindi il caso sinistro non rientrerebbe tra i patti di Polizza, in quanto l’evento è accaduto all’esterno. L’unica eccezione alla norma generale, prevista per beni al di fuori dei locali indicati in polizza, riguarda la garanzia Portavalori, non valorizzata peraltro, che riporta:

–      il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

–      il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;

–      il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

–      la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell’Assicurato […], mentre al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate detenga i valori stessi durante il loro trasporto […]

 

Quindi le garanzie descritte prevedono l’estensione dell’evento furto all’esterno, ma a condizione che i beni siano indosso o a portata di mano dell’Assicurato, fatto non riscontrabile dalla denuncia in quanto i beni erano riposti all’interno dell’autoveicolo, pertanto anche se fosse stata valorizzata la garanzia il sinistro non sarebbe comunque potuto risultare indennizzabile in quanto non ricorre nessuno degli eventi illustrati.

 

Finalmente arriviamo alla garanzia Elettronica, operante in forma All Risks e che dovrebbe quindi prevedere la copertura di detti beni, in quanto l’oggetto dell’assicurazione riporta che: …la Compagnia si obbliga a indennizzare in danni materiali e diretti causati alle macchine elettroniche […] da qualunque evento accidentale non espressamente escluso […]

Non prevede quindi alcuna ubicazione specifica per gli enti anche di tipo portatile, ma anche in questo caso la concretezza dei contratti ci riporta alla dura realtà, in quanto una tra le esclusioni di polizza riporta:

–     derivanti da eventi garantiti alle precedenti Sezioni A) e B);

e guarda caso si tratta dell’Incendio Sezione A e del Furto e Rapina Sezione B.

Pertanto il dubbio del collega è relativo al fatto che l’evento in questione non fosse garantito nella Sezione Furto. E quindi? Ci troviamo ancora di fronte ad un caso dove il Perito si trova nella concretezza di dover accertare il sinistro con “Riserva”, in quanto non è chiaramente riportata la volontà dell’estensore del contratto, relativamente alla questione se il danno possa essere indennizzabile nella Sezione All Risks.

Secondo il mio parere il sinistro non è indennizzabile, in quanto l’esclusione riporta espressamente che tutto ciò che sia afferente al Furto venga gestito dalla relativa Sezione B, la quale prevede che i danni di furto avvengano all’interno dei locali e non all’aperto o a bordo di veicoli come il caso in questione

Per poter indennizzare il sinistro occorreva che nella prevista sezione All Risks vi fosse un’estensione ai danni di furto avvenuti all’esterno e a bordo di autoveicoli, ma ritengo che questa non fosse la volontà dell’estensore del contratto.

Anche in questo caso, se i contratti anziché essere in forma multirischio fossero stati uno a Rischi Nominati e l’altro in forma All Risks, per la copertura di apparati elettronici, il sinistro sarebbe stato tranquillamente liquidabile.

Ci troviamo nuovamente di fronte ad un contratto che nelle intenzioni dovrebbe essere congegnato per meglio aderire alle esigenze degli assicurati, ma che invece nella forma e nei contenuti non ottempera alle intenzioni dell’estensore dello stesso.