Chi di noi, in qualità di perito, non si è trovato a dover liquidare ticket restaurant, schede telefoniche, gratta e vinci o altri “biglietti valori” similari senza sapere se questi effettivamente siano equiparabili a “Valori” o “Titoli”? E soprattutto perché questo dubbio?
Come al solito ci scontriamo con definizioni di polizza che non sempre sono esaustive, anzi sono solitamente generiche. Secondo la logica del concetto assicurativo quanto più è ampia la definizione tanto più può comprendere beni che siano oggetto del sinistro. A volte, però, questa mancanza di precisione ha bisogno di un’interpretazione e quest’ultima viene demandata alla decisione di un ufficio sinistri che, come sappiamo bene, quando decide qualcosa dà la soluzione del problema immediato, ma la stessa non può essere presa come un precedente per casi futuri ed analoghi, quindi la volta successiva ci si ritrova a dover affrontare da capo lo stesso problema. Anche perché ogni Compagnia gestisce molteplici contratti e le definizioni non sono quasi mai univoche.
Se analizziamo alcune definizioni di polizza, relative a Valori e Titoli, troviamo le descrizioni più differenti, quelle più classiche sono:
Valori:Denaro contante, titoli di credito, di pegno e – in genere – qualsiasi carta rappresenti un valore. Sono esclusi gli effetti cambiari per i quali non sia possibile l’azione cambiaria.
Titoli: Per i titoli che hanno una data di scadenza, il danno è liquidabile a tale data; per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, sono assicurate soltanto le spese relative alla procedura stessa.
Quindi, analizzando bene le terminologie usate, si capisce che i ticket restaurant, le schede telefoniche, i gratta e vinci ed eventuali altri “biglietti valori” similari non sono compresi tra tali definizioni. Questi sono infatti “documenti di legittimazione” e quindi servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione o per consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione, ma non sono negoziabili come “Titolo di credito” o “Valore”.
A conferma l’art. 2002 del Codice Civile – documenti di legittimazione e titoli impropri riporta:
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.
Tra questi “titoli impropri” troviamo anche i biglietti del cinema, del teatro, del calcio o altri similari per l’utilizzo di una prestazione, qualunque essa sia. Quindi per poter essere indennizzati devono essere “definiti” in modo corretto, altrimenti se non vengono esplicitati non si possono pagare.
Nel caso questi fossero indennizzabili è opportuno sapere come stimare il loro valore, poiché in alcuni casi si tratta di documenti ammortabili o bloccabili quindi senza una precisa valorizzazione in termini economici. Cerchiamo allora di conoscere il loro funzionamento o utilizzo:
Ticket Restaurant – Il buono pasto può considerarsi un “Valore”, ma non rappresenta un “Titolo”. Infatti il buono pasto riporta una somma che dà diritto ad una prestazione alimentare e non può essere usato per altri scopi, mentre un titolo di credito può essere negoziato per ogni tipo di prestazione.
A maggior chiarimento “Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005 all’art. 2 punto c) “Definizioni” determina che:
“per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5… (omiss) che attribuisce al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;”
Nel caso però la polizza preveda anche la liquidazione di questi “documenti” è sempre necessario effettuare alcuni accertamenti preventivi:
- verificare se gli stessi sono rimborsabili o meno dalle Società emettitrici degli stessi;
- verificare la procedura di annullamento;
- verificare la procedura di rimborso.
Nel caso specifico dei “buoni pasto” cartacei le Società emettitrici richiedono come procedura per il rimborso che gli stessi siano firmati dall’utilizzatore e timbrati dal gestore dell’esercizio e allegati fisicamente alla distinta.
In generale, per quanto riguarda i casi di smarrimento o furto dei buoni non è previsto alcun rimborso o sostituzione degli stessi da parte delle Società emettitrici.
Se i buoni non sono timbrati dal gestore, in caso di furto, chiunque ne entri in possesso avendone i titoli, può richiedere il rimborso timbrandoli a sua volta con i propri dati. A questo punto da parte del gestore si pone il problema di denunciarli alla Società emettitrice, che potrà unicamente effettuare un monitoraggio dei numeri seriali oggetto di furto, ma non è detto che questa azione vada a buon fine.
In questo caso, a livello assicurativo, questi buoni si possono considerare come contante, in quanto la prestazione è già stata utilizzata, e l’esercente è impossibilitato a fare richiesta di rimborso alla società mancandogli i documenti giustificativi in quanto rubati
Per ovviare alla suddetta problematica parecchie Società emettitrici hanno messo a punto un lettore ottico, con pistola scanner, che leggendo il codice a barre registra automaticamente l’importo ed annulla il ticket. Pertanto il ticket cartaceo, essendo già registrato a sistema, non deve essere più consegnato perdendo di validità e valore. Quindi lo stesso può o deve essere stracciato dopo averlo letto con lo scanner.
In questo caso i ticket non devono essere calcolati nell’eventuale indennizzo, poiché la Società emettitrice provvederà a pagare direttamente la fattura generata dalla lettura del codice a barre.
Altra tecnologia messa a punto è quella del buono pasto elettronico che ha la funzione di una carta di credito, che grazie all’utilizzo di un micro chip risulta più facilmente bloccabile e rintracciabile. Poiché anche in questo caso la lettura e il prelievo della somma in denaro avvengono immediatamente, l’esercente non subisce alcun danno.
Gratta e vinci – Documenti relativi alle cosiddette “Lotterie Istantanee”, quelli il cui pagamento per importi inferiori ai € 500,00 si ottiene presentando il biglietto, integro ed in originale, presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. Per altri importi si deve prenotare la vincita presso un qualsiasi punto vendita autorizzato, ovvero richiedere la vincita presso gli sportelli di una Banca autorizzata.
In più occasioni in merito al problema si è espressa la Cassazione, a dimostrazione si riporta lo stralcio di una sentenza:
Cassazione civile sez. III 25 novembre 2008 n. 28065
Il biglietto della lotteria istantanea, come le ricevute di tutte le altre lotterie, non è riconducibile tra i titoli di credito ai sensi dell’art. 1992 c.c., perché non dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano i predetti titoli. Esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio ex art. 2002 c.c., cioè documento atto a individuare l’avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possesso, e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, non incorporando il diritto indicato…omissis
Nell’ambito assicurativo, dato per scontato quanto prima espresso in termini di “documenti di legittimazione”, nel caso in cui la definizione di polizza preveda di poter liquidare anche questa tipologia di “documento” si deve tenere presente che il suo “valore” è dato unicamente da quello che esso ha stampato sul frontespizio, e non l’eventuale vincita sperata!
Schede telefoniche – Anche queste sono un “documento di legittimazione” quindi seguono l’iter di quanto detto in precedenza per gli altri tipi di “biglietti valore”. Nel loro caso specifico bisogna però aggiungere che essendo dotate di numero seriale registrato possono essere bloccate, quindi l’eventuale danno sarebbe relativo ai soli costi di ammortamento.
Comunque bisogna ricordare che all’atto pratico le schede telefoniche sono sempre meno presenti tra gli scaffali di bar, tabaccherie o dei centri di telefonia.
Attualmente con l’avvento delle moderne tecnologie le ricariche avvengono Online tramite computer o tramite POS, quindi l’effettivo pagamento è transato direttamente con denaro contante, con bancomat o carta di credito. Pertanto, trattandosi anch’essi di “documenti di legittimazione”, non rientrano nella definizione di Valori e Titoli, e quindi in caso di furto non rappresentano un problema essendo bloccabili o comunque non producendo un danno diretto.
In conclusione le Compagnie di Assicurazioni, nel caso volessero far rientrare nella liquidazione del danno anche i “documenti di legittimazione”, dovrebbero semplicemente estenderli nelle definizioni di “Valori” e “Titoli”. Ovvero basterebbe inserire la dicitura “…e qualunque documento rappresentante un valore”.
Cesare Biscozzi
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